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C. Stato, sez. V, 14 aprile 2006, n. 2078 - Massima

La nozione di controinteressato implica l'acquisizione di una posizione di vantaggio tratta dal provvedimento impugnato e l'indicazione, o quanto meno l'agevole riconoscibilità, del soggetto avvantaggiato, desumibile dallo stesso provvedimento. Non è pertanto da ritenere controinteressata, nel caso di impugnativa del provvedimento di esclusione di un'impresa da una gara di appalto mediante project financing, l'impresa promotrice dell'iniziativa, la quale non sia stata affatto indicata nella comunicazione dell'atto di esclusione, né nel sottostante verbale dell'organo di amministrazione che ha proceduto alla verifica dei requisiti stabiliti dalle regole di gara, né nell'atto di approvazione del verbale stesso. Ciò consente di affermare che al momento della semplice esclusione dalla gara non si configurano soggetti controinteressati alla sua impugnazione.


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