Nel project financing, eventuali carenze di natura meramente formale non possono portare all'esclusione da una gara in assenza di specifica ed espressa previsione della "lex specialis" di gara o di norme inderogabili, o comunque laddove non rispondano a un particolare interesse dell'amministrazione e non siano dirette a garantire la parità dei concorrenti, dovendo tra l'altro prevalere al riguardo il principio generale del "favor partecipationis".