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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana - Sentenza del 17 ottobre 2005, n. 672 - Massima 2

L'articolo 37 bis, comma 1, legge 109/1994, secondo cui "le proposte devono contenere l'indicazione delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice", deve essere inteso nel senso che le garanzie de quibus possono non essere fornite in questa fase, ma devono comunque essere indicate dal promotore, almeno nelle sue modalità minime, in guisa tale che l'amministrazione possa essere in grado di conoscere la tipologia di garanzia su cui potrà contare (fideiussione bancaria o assicurativa), nonché il tipo di garante con il quale dovrà avere a che fare (circostanza che consente di ottimizzare la scelta della proposta). Quest'onere di allegazione non può ritenersi assolto, qualora il proponente si dichiari semplicemente disponibile al versamento delle cauzioni, allorquando l'amministrazione in indirizzo lo richiederà, senza specificare il tipo di garanzie che intende rilasciare e le modalità.


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