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Consiglio di Stato sez. IV, 5 marzo 2015 (ud. 24/02/2015, dep. 05/03/2015 ), n. 1122 - Testo integrale

" REPUBBLICA ITALIANA
" IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
" Il Consiglio di Stato
" in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
" ha pronunciato la presente
" SENTENZA
" sul ricorso in appello nr. 10339 del 2014, proposto da
" PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.a., in persona del legale
" rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria di
" costituendo r.t.i., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Luisa
" Torchia e Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso lo studio
" legale Torchia in Roma, via Sannio, 65,
" contro
" CONSIP S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
" rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Bianchi e Marco Selvaggi,
" con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Nomentana, 76,
" nei confronti di
" De. CONSULTING S.r.l. e Le. AVVOCATI ASSOCIATI, in persona dei
" rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in proprio e nelle
" rispettive qualità di mandataria e mandante di r.t.i., rappresentate
" e difese dagli avv.ti Filippo Pacciani e Alessandro Botto, con
" domicilio eletto presso il primo in Roma, via XX Settembre, 1,
" per l'annullamento e la riforma,
" previa sospensione degli effetti,
" della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza, nr. 10685/2014,
" depositata in Segreteria in data 24 ottobre 2014 e non notificata.
" Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
" Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.a. e di De.
" Consulting S.r.l. e Le. Avvocati Associati, nonché l'appello
" incidentale proposto da queste ultime;
" Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 6 e 13 febbraio
" 2015), da Consip S.p.a. (in date 17 gennaio e 13 febbraio 2015) e
" dalle controinteressate (in date 6 e 13 febbraio 2015) a sostegno
" delle rispettive difese;
" Vista l'ordinanza di questa Sezione nr. 322 del 20 gennaio 2015, con
" la quale si è preso atto della rinuncia di parte appellante
" all'istanza cautelare;
" Visti tutti gli atti della causa;
" Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
" Relatore, all'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015, il
" Consigliere Raffaele Greco;
" Uditi l'avv. Torchia per la appellante, l'avv. Bianchi per Consip
" S.p.a. e l'avv. Pacciani per le controinteressate;
" Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 19 giugno 2013, Consip S.p.a. ha indetto una gara per l'affidamento, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di servizi professionali ("advisory strategico", "implementazione operativa" e consulenza legale) a supporto della propria attività, per una durata di 24 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
All'esito delle operazioni di gara, cui hanno partecipato tre raggruppamenti di imprese, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato al r.t.i. De. Consulting S.r.l. - Le. Avvocati Associati, con un punteggio totale di 90,709.
2. Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.a., capogruppo del r.t.i. classificatosi secondo con 88,530 punti, ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio l'aggiudicazione e gli atti presupposti, lamentando la mancata comprova da parte del r.t.i. aggiudicatario del requisito afferente al fatturato specifico per servizi di consulenza strategico-organizzativa per un minimo di € 7.000.000,00 (richiesto dal punto III. 2.2, lettera b), del bando), nonché del requisito del fatturato minimo di € 1.000.000,00 per prestazioni di consulenza legale in materia di appalti pubblici (richiesto dalla lettera d) del medesimo punto), e inoltre l'omessa produzione della dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, in relazione al soggetto delegato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed infine la sussistenza di plurime anomalie dell'offerta, non rilevate nell'apposita fase di verifica.
Nel costituirsi in resistenza, le controinteressate De. Consulting S.r.l. e Le. Avvocati Associati hanno altresì proposto ricorso incidentale, deducendo come il r.t.i. ricorrente non avesse a sua volta dimostrato il possesso del requisito di cui al punto III. 2.2, lettera d), del bando.
3. Il T.A.R. adito, esaminando prioritariamente il ricorso principale per ragioni di economia processuale, lo ha dichiarato manifestamente infondato, e pertanto respinto, conseguentemente dichiarando l'inammissibilità del ricorso incidentale.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione sulla base dei seguenti motivi:
I) error in iudicando, nella parte in cui il T.A.R. ha respinto con motivazione apodittica, insufficiente e comunque erronea il primo motivo di ricorso (con riguardo alla mancata comprova, da parte del r.t.i. De., del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III. 2.2, lettera b), del bando di gara);
II) error in iudicando, nella parte in cui il T.A.R. ha respinto con motivazione apodittica, insufficiente e comunque erronea il secondo motivo di ricorso (con riguardo alla mancata comprova, da parte del r.t.i. De., del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III. 2.2, lettera d), del bando di gara);
III) error in iudicando, nella parte in cui il T.A.R. ha respinto con motivazione apodittica, insufficiente e comunque erronea il terzo motivo di ricorso (con riguardo all'omessa dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione da parte dei procuratori di De. S.r.l. dotati di poteri decisionali propri degli amministratori);
IV) error in iudicando, nella parte in cui il T.A.R. ha respinto con motivazione apodittica, insufficiente e comunque erronea il quarto motivo di ricorso (in relazione all'anomalia dell'offerta presentata dal r.t.i. De.);
V) error in iudicando; omesso esame della censura con la quale era stata impugnata la lex specialis, nella parte in cui aveva previsto una tariffa fissa ed invariabile, non soggetta a ribasso, per la figura professionale del merceologo;
VI) error in iudicando, nella parte in cui il T.A.R. ha respinto con motivazione apodittica, insufficiente e comunque erronea il quinto motivo di ricorso (con riguardo all'attribuzione di un rilevante punteggio al r.t.i. De. con riferimento al criterio "Proposta di contesto", senza che il raggruppamento avesse descritto le possibilità di riutilizzo e il valore aggiunto per l'affidamento derivante da esperienze analoghe e nonostante avesse utilizzato referenze riferibili a progetti di altri concorrenti).
È stata, infine, riproposta la domanda di risarcimento danni articolata in prime cure unitamente a quella di annullamento.
5. Si è costituita Consip S.p.a., opponendosi con diffuse argomentazioni all'accoglimento dell'appello.
6. Si sono altresì costituite le controinteressate De. Consulting S.r.l. e Le. Avvocati Associati, le quali, oltre a replicare alle doglianze di parte appellante, hanno a loro volta gravato in via incidentale la sentenza in epigrafe, sulla base del seguente articolato motivo, riproduttivo delle censure articolate in via incidentale in primo grado e non esaminate dal T.A.R.: violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del d.lgs. nr. 163 del 2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. nr. 163 del 2006; violazione del punto III. 2.2, lettera d), del bando di gara e del par. 6 del Disciplinare di gara; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento.
7. Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2015, la Sezione ha preso atto della rinuncia di parte appellante alla domanda cautelare.
8. Di poi, le parti hanno affidato a memorie l'ulteriore svolgimento delle rispettive tesi.
9. All'udienza del 24 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Va dunque preliminarmente evidenziato come non vi sia luogo, nella specie, a rimettere in discussione l'esame prioritario del ricorso principale, rispetto a quello incidentale, cui ha proceduto il primo giudice per ritenute ragioni di economia processuale: ciò in quanto la questione non forma oggetto di appello da parte delle originarie controinteressate, uniche parti legittimate a lamentare un'ipotetica violazione della regola del prioritario esame del ricorso incidentale "escludente", le quali invece hanno in prima battuta instato per la conferma della sentenza impugnata, e solo cautelativamente riproposto integralmente le censure formulate col ricorso incidentale di prime cure (chiedendo, dunque, che le stesse fossero esaminate solo nell'ipotesi - da loro denegata - di accoglimento dell'impugnazione principale).
Ne discende che risultano inconferenti i rilievi, svolti nell'ultima memoria della appellante principale, in ordine al numero delle imprese partecipanti alla gara per cui è causa ed alla conseguente insussistenza della "simmetria escludente" tra le censure articolate, in primo grado, in via principale e in via incidentale.
11. Ciò premesso, l'appello principale è infondato e va conseguentemente respinto.
12. Principiando dal primo motivo, col quale è reiterata la doglianza circa l'asserita mancata comprova da parte del r.t.i. aggiudicatario del requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato minimo di € 7.000.000,00 per servizi analoghi a quello oggetto di gara, la Sezione condivide le conclusioni del primo giudice, avendo la parte controinteressata adeguatamente dimostrato che i servizi documentati in gara soddisfacevano la prescrizione della lex specialis.
In particolare, l'odierna appellante principale insiste nel sostenere l'inidoneità di due contratti afferenti ad attività di formazione, stipulati fra De. S.r.l. e la Regione Puglia, per un importo complessivo di € 576.720,00, detraendo il quale dal totale dichiarato non si raggiungerebbe la soglia minima richiesta dal bando; più specificamente, si assume che tali contratti riguarderebbero attività didattico-formativa, manifestamente estranea al settore della "consulenza strategico-organizzativa", rispetto al quale la lex specialis richiedeva ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi.
Inoltre, e in replica agli opposti rilievi di parte appellata, che sulla scorta dell'analisi del concreto contenuto dei contratti de quibus ha rilevato che gli stessi erano pacificamente riconducibili ad attività di "consulenza direzionale", l'istante osserva che quest'ultima è una formula generica atta a individuare un più ampio genus di servizi, alcuni soltanto dei quali rientrano nella "consulenza strategico-organizzativa" (unico settore rispetto al quale il bando richiedeva lo svolgimento di servizi analoghi): di modo che, anche seguendo l'impostazione di parte appellata, non risulterebbe comunque documentato il possesso del requisito economico-finanziario.
Al riguardo, la Sezione non può che richiamare, innanzi tutto, il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2014, nr. 6035; id., sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5530; id., sez. V, 25 giugno 2014, nr. 3220; id., 8 aprile 2014, nr. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, nr. 3437).
Orbene, è sufficiente una sia pur sommaria lettura dei due contratti in contestazione per rendersi conto:
a) che essi vedevano, quale controparte della Regione Puglia, un r.t.i. nell'ambito del quale i servizi didattici erano svolti da altra impresa, diversa da De. Consulting S.r.l., la quale si sarebbe invece occupata di servizi di consulenza;
b) che, più specificamente, tali ultime attività consulenziali avevano a oggetto l'individuazione, anche a seguito di interazione col personale dell'Amministrazione regionale, di "criticità" organizzative e l'elaborazione di strategie volte al loro superamento, in vista dell'adozione di nuovi modelli di organizzazione maggiormente idonei a perseguire gli obiettivi gestionali predefiniti: attività che certamente può ricondursi al settore della consulenza strategica e organizzativa (almeno per come queste vengono comunemente definite in economia aziendale).
Tali rilievi, e specialmente il secondo, appaiono dirimenti nel senso della correttezza delle conclusioni del primo giudice, e quindi dell'infondatezza della doglianza attorea.
13. Col secondo motivo, si reitera la censura relativa alla pretesa carente dimostrazione del requisito del fatturato minimo per servizi di consulenza legale nel settore degli "appalti pubblici": secondo parte appellante, non sarebbero idonei a integrare il detto requisito i contratti documentati da Le. Avvocati Associati, relativi a operazioni di strutturazione del finanziamento nell'ambito di attività di project financing, tra società di progetto e istituti di credito, e quello relativo all'acquisizione da parte di un'impresa di una partecipazione azionaria maggioritaria di una società concessionaria della gestione di un impianto di termovalorizzazione.
Sul punto, la Sezione reputa condivisibili le conclusioni del primo giudice, che sono coerenti col principio del favor partecipationis, alla stregua del quale - ed in assenza, nella lex specialis, di qualsiasi richiamo a più specifiche disposizioni o nozioni tecnico-giuridiche - la nozione di "appalti pubblici", rispetto alla quale era identificato il settore nel quale era richiesto ai concorrenti di comprovare il pregresso svolgimento di servizi legali, andava correttamente interpretata come riferita all'ampio settore dei contratti pubblici, tale da ricomprendere tutte le attività contrattuali anche funzionali alla successiva acquisizione di commesse pubbliche.
Ed infatti, premesso che la nozione di "contratti pubblici", dettata dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. nr. 163 del 2006, certamente ricomprende anche le concessioni pubbliche, essa va poi integrata con le definizioni riportate ai commi successivi del medesimo articolo che individuano alcune specifiche tipologie di contratti pubblici: fra queste, per quanto qui rileva, vi è quella di "contratti di partenariato pubblico-privato" (comma 15-ter), identificativa di un genus in cui rientra il project financing.
Pertanto, dovevano considerarsi rientranti nell'ampia categoria cui faceva riferimento il bando di gara in parte qua anche le consulenze legali prestate in relazione alle convenzioni di concessione in project financing, e fra esse anche quelle relative alla acquisizione dei finanziamenti indispensabili per la predisposizione del piano economico-finanziario (che, come è noto, costituisce parte essenziale del contratto di finanza di progetto: cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2009, nr. 4346; id., 23 marzo 2009, nr. 1741).
14. Destituito di fondatezza è poi anche il terzo motivo d'appello, col quale si torna a lamentare la mancata esclusione del r.t.i. De. per omessa presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 38 del d.lgs. nr. 163 del 2006, in capo al soggetto delegato per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavoratori.
Infatti, deve escludersi che il responsabile aziendale dei servizi di prevenzione e protezione (i cui compiti sono individuati dall'art. 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, nr. 81) rientri fra gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza che sono tenuti a produrre la ricordata dichiarazione a sensi del precitato art. 38: a tutto voler concedere, tale soggetto può assimilarsi a un procuratore speciale i cui poteri rappresentativi sono limitati allo specifico settore della prevenzione e della sicurezza, e risulta pertanto estraneo al detto obbligo dichiarativo (con riguardo alla posizione dei procuratori speciali, cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 16 ottobre 2013, nr. 23).
Tale, malgrado l'analitica e scrupolosa disamina dei compiti attribuitigli cui procede parte appellante, risulta essere anche la posizione del soggetto per il quale in questa sede è stata lamentata l'inosservanza del detto obbligo di dichiarazione.
15. Infondato è anche il quarto mezzo, con cui parte appellante ripropone la questione dell'asserita anomalia dell'offerta economica del r.t.i. aggiudicatario, censurando le opposte conclusioni cui è pervenuta la stazione appaltante in sede di verifica.
15.1. Al riguardo, va innanzi tutto rilevato come risulti evidente, anche ad una lettura superficiale delle doglianze attoree, che queste si concentrano in modo pressoché esclusivo su alcune specifiche voci di offerta (segnatamente, quelle relative ai costi della manodopera e di alcune figure professionali), in relazione alle quali si ritiene di poter evidenziare macroscopici profili di idoneità, omettendo però ogni rilievo in ordine all'incidenza di dette voci sull'offerta economica complessivamente considerata.
Già tale modus procedendi si appalesa inidoneo a fornire una chiara e oggettiva visione dell'offerta, ponendosi in contrasto col consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà (o meno) dell'offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5518; id., 29 aprile 2014, nr. 2220; id., sez. V, 8 aprile 2014, nr. 1667).
15.2. Ciò premesso, e richiamati anche i noti e pacifici principi in materia di limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche riservate alla stazione appaltante in sede di verifica, la Sezione condivide l'avviso del primo giudice circa la mancanza, nel caso di specie, di evidenti e macroscopici profili di erroneità o irragionevolezza nelle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione.
Oltre tutto, come correttamente sottolineato dalle parti odierne appellate, l'impostazione dell'istante appare viziata da plurimi errori metodologici, tali da inficiarne e renderne poco attendibili le conclusioni.
In particolare:
- quanto ai costi delle figure professionali di livello manageriale, l'appellante opera un raffronto tra le tariffe al riguardo indicate dal r.t.i. aggiudicatario e quelle medie risultanti dal complesso del mercato pubblico e privato, omettendo ogni considerazione della differenza tra le tariffe medie del settore pubblico (che è quello che qui interessa, in ragione dell'oggetto della gara) e quelle del settore privato;
- per di più, nel calcolare le tariffe medie proposte dal r.t.i. aggiudicatario, parte appellante ragiona come se quelle indicate nell'offerta dovessero applicarsi a tutto il personale impiegato, senza considerare che nell'offerta era precisato che il medesimo aggiudicatario avrebbe impiegato per buona parte (e, precisamente, per il 50 % quanto al profilo manager e per l'80 % quanto ai profili analista e merceologo) collaboratori esterni, senza che possa dirsi - come assume la stessa appellante - che in tal modo si realizzerebbe un subappalto, non essendo vietato dal bando né da alcuna altra norma che per l'individuazione delle figure apicali, cui attribuire le principali mansioni di consulenza, l'impresa concorrente potesse avvalersi di professionisti esterni (p.es. di avvocati amministrativisti per i servizi di consulenza legale);
- analogo errore di impostazione, che porta ad assumere a base di calcolo un numero di unità di personale dipendente non aderente alla realtà, è compiuto dalla appellante nel raffrontare le tariffe praticate con i minimi retributivi previsti dal vigente C.C.N.L.;
- del pari inconferente è il raffronto fra le tariffe praticate dal r.t.i. aggiudicatario e quelle praticate da Consip S.p.a. con i propri dipendenti, che oblitera la peculiarità di Consip S.p.a., la quale è società a partecipazione pubblica non destinata a operare sul libero mercato;
- infine, non persuade il tentativo di parte appellante di dimostrare che la previsione nell'offerta aggiudicataria della figura professionale di un "Capo Progetto", non richiesta dal bando e offerta dal r.t.i. a titolo gratuito (elemento che costituisce un "di più" dell'offerta e non ha comportato alcun vantaggio o beneficio aggiuntivo in termini di punteggio), si tradurrebbe in un costo aggiuntivo suscettibile di incidere in modo determinante sull'equilibrio complessivo dell'offerta economica.
16. Col quinto motivo di appello, si lamenta l'omesso esame da parte del primo giudice della subcensura con cui era stata dedotta l'illegittimità della lex specialis di gara, nella parte in cui aveva stabilito in misura fissa e invariabile, sottraendola a ribasso, la tariffa per la figura professionale del merceologo.
Sul punto, può prescindersi dall'esame dell'eccezione di tardività sollevata da Consip S.p.a. (la quale assume che siffatta censura avrebbe dovuto essere formulata mediante impugnazione immediata del bando), in quanto il motivo risulta manifestamente infondato.
La Sezione, infatti, condivide l'avviso dell'Amministrazione appellata, la quale ha sottolineato come nessuna norma impedisca alla stazione appaltante, la quale per una determinata figura professionale abbia interesse a ottenere in ogni caso un livello elevato di capacità e professionalità, di stabilire che alcune tariffe siano stabilite in modo invariabile dalla lex specialis (e, quindi, non siano suscettibili di modifiche da parte dei concorrenti), purché queste s'inseriscano - come certamente avviene nel caso che qui occupa - nell'ambito di un'offerta economica più articolata e complessa, essendo pertanto inidonee a "ingessare" l'offerta economica nel suo complesso.
17. Col sesto mezzo, parte appellante ripropone le doglianze articolate in primo grado in relazione al punteggio assegnato all'offerta del r.t.i. aggiudicatario quanto all'elemento "Proposta di contesto", le quali sono declinate secondo due distinte direttrici:
a) in primo luogo, nell'offerta del r.t.i. controinteressato non vi sarebbe stata un'adeguata descrizione degli elementi di "riutilizzabilità" delle esperienze pregresse maturate dal proprio personale, ciò che doveva considerarsi determinante ai fini del riconoscimento del punteggio de quo (diversamente opinando dovendo concludersi per l'illegittimità della relativa clausola del bando, la quale avrebbe finito per risolversi nella previsione di un punteggio - anche ingente - in relazione a un mero requisito esperienziale del concorrente, in violazione del noto divieto di commistione fra requisiti di partecipazione alla gara ed elementi di valutazione dell'offerta);
b) in ogni caso, la stazione appaltante non avrebbe potuto tener conto delle esperienze pregresse maturate dal personale dipendente del r.t.i. controinteressato in periodi in cui operava alle dipendenze di altri operatori economici.
Tali doglianze sono infondate, apparendo convincenti ed esaustivi gli opposti rilievi delle parti appellate.
Innanzi tutto, risponde al vero che la lex specialis di gara si limitava a richiedere ai concorrenti l'indicazione delle esperienze pregresse che fossero ritualizzabili nell'espletamento dell'appalto de quo, e non anche un'ulteriore specificazione di come e qualmente tali esperienze avrebbero potuto essere reimpiegate (ciò che sarebbe stato quanto meno autoreferenziale), evidentemente rimettendo all'apprezzamento della stazione appaltante ogni valutazione circa l'effettiva e reale "riutilizzabilità" delle esperienze descritte dalle imprese partecipanti.
Quanto al secondo dei profili dianzi richiamati, anche su di esso non si rinviene alcuna prescrizione preclusiva nella disciplina di gara: ciò che per vero risulta anche ragionevole, atteso che, se la ratio della previsione in esame era quella di valorizzare il know how maturato dai soggetti operanti per conto dell'impresa concorrente, davvero non si comprende il perché non si potesse tener conto di quello maturato presso altri operatori.
18. Dall'infondatezza delle doglianze fin qui esaminate discende anche la reiezione della domanda risarcitoria, riproposta da parte istante in coda al proprio appello.
19. La reiezione dell'appello principale comporta, altresì, la declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale con cui parte controinteressata ha riproposto le censure articolate nel proprio ricorso incidentale di primo grado.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- respinge l'appello principale;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna la appellante al pagamento, pro quota in favore delle parti appellate, di spese e onorari del presente grado del giudizio che liquida equitativamente in complessivi euro 6000,00 (seimila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 MAR. 2015


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