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Consiglio di Stato Sezione 4 - Sentenza del 16 giugno 2008, n. 2979 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 2887 del 2004 proposto da
spa Ga. COSTRUZIONI
in proprio e quale capogruppo di costituenda ATI con le imprese ivi indicate, rappresentata e difesa dall'avv. Al. Gu. ed elettivamente domiciliata presso An. Be. (studio Ro.) in Ro., Via Ov. n. (...);
contro
UNIVERSITA DEGLI STUDI Ma. Gr. DI Ca.
non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di CATANZARO, sez. I, n. 475 del 23 febbraio 2004;
Visto il ricorso in appello;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza dell11 marzo 2008 il consigliere Raffaele Potenza e uditi, per le parti, l'avvocato Ve. su delega dell'avv. A. Gu.;
ritenuto e considerato quanto segue in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il TAR per la Calabria ha respinto un ricorso presentato dall'impresa Ga. costruzioni avverso il rigetto (decreto n. 850/2002), con relativa comunicazione, di una proposta di "project financing" (art. 14 legge n. 109/94) per la realizzazione di posti letto e servizio mensa universitaria. La pronunzia del Tribunale ha confermato la legittimità della reiezione, disposta dall'amministrazione sulla base di un giudizio di inidoneità del piano finanziario presentato dall'impresa istante, espresso dal provvedimento (sulla base di istruttoria svolta da specifico gruppo di lavoro) poiché il costo medio pro-capite indicato dal piano (11.185) si è collocato al disopra della media di interventi analoghi anche di eccellenza.
Nel gravame, si diffonde, innanzi tutto, nel reiterare le censure nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado sottolineando la contraddittorietà tra il provvedimento della Università e i risultati della valutazione della Commissione nominata dall'Amministrazione per la valutazione della proposta di project financing.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nel proporre la ricostruzione di tale istituto con affermazioni certamente condivisibili, sarebbe, tuttavia, incorsa in un grave equivoco:la motivazione della sentenza censurata infatti, sarebbe affetta da contraddittorietà ed inconferenza là dove ha ripartito il giudizio di incongruità economica e finanziaria reso dall'amministrazione; invece, la proposta in questione aveva dimostrato capacità di autofinanziarsi e quindi di garantire la redditività dell'investimento, tant'è che il gruppo di lavoro si era limitato ad effettuare un mero raffronto tra dati disponibili, ma non aveva espresso un giudizio di incongruità economico- finanziaria. In tale quadro comunque, dovendo la proposta dimostrare la capacità di autofinanziarsi, era del tutto inconferente il confronto con i prezzi concorrenziali o rapportati alla media dei prezzi praticati da altre Università.
Le censure sono infondate.
Va anzitutto ribadito quanto affermato dal TAR con riguardo al meccanismo di cui agli artt.37 e ss.gg. della legge n. 109/1994 vale a dire che il sistema di realizzazione di opere pubbliche costituito dal "project financing" comporta espressamente la valutazione della vantaggiosità dell'offerta, a sua volta ricavabile dal piano economico-finanziario. In tale tipo di valutazione viene in rilievo anzitutto il principio di equilibrio come accade anche nelle concessioni di lavori pubblici, ed espresso essenzialmente, nel meccanismo in parola, dalla capacità di (auto) finanziamento.
A tali valutazioni, ben sottolineate dalla giurisprudenza ricordata dal ricorrente (Cons. Stato, sez. V, 3916/2002) non solo, secondo il Collegio, non risulta estranea, ma è logicamente conferente, ogni valutazione, (considerata di interesse pubblico) sulla effettiva e concreta redditività dell'operazione a fronte di prezzi che si collochino al di sopra di medie di mercato e siano quindi in grado di negativamente influenzare le entrate previste dal piano.
Tali elementi, invero, costituiscono componenti oggettive proprio di quell'equilibrio della gestione che spetta all'amministrazione valutare e che a sua volta costituisce innegabile componente della vantaggiosità della proposta che la norma impone di esaminare e che non a caso indica il "valore economico e finanziario del piano".
- A fronte di tali principi non assume rilievo l'argomentazione dell'appellante per la quale l'amministrazione non avrebbe sulla proposta, come invece affermato dal TAR, un potere tecnico-discrezionale di verifica, ma solo di procedere ad un raffronto tra dati disponibili, poiché anche da tale comparazione può validamente dedursi un giudizio di non vantaggiosità della proposta, purchè, ovviamente supportato da elementi idonei, attinenti, ad esempio. alle condizioni di mercato (come risulta nella specie dalle analisi menzionate alla p.3 del verbale 31 10 02).
- In conclusione l'appello non può trovare accoglimento. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione dell'Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, respinge l'appello.
Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2008 con la partecipazione di:
Gaetano Trotta - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Carlo Saltelli - Consigliere
Raffaele Potenza - Consigliere, rel. est.
Depositata in Segreteria
16/06/2008



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