Nella procedura di project financing, caratterizzata da una indiscutibile unitarietà logico - giuridica, è legittimo il differimento dell'accesso agli atti della fase culminata con la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata da un concorrente, al momento della conclusione del procedimento di gara. Anche a voler ammettere in ipotesi che la dichiarazione di interesse pubblico di una certa proposta di un concorrente determini un vulnus nei confronti di un altro concorrente, l'attualità e la lesività di tale vulnus potrà apprezzarsi solo all'esito del successivo procedimento di gara e dell'eventuale aggiudicazione, tanto più che al concorrente che ha presentato la proposta non selezionata come progetto di pubblico interesse non risulta affatto impedita la partecipazione alla gara successiva per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Un accesso anticipato, del resto, consentirebbe, quanto meno al richiedente di conoscere gli elementi del piano economico - finanziario del progetto posto a base di gara per la determinazione dell'offerta, alterando sicuramente la procedura ad evidenza pubblica e violando, in particolare, il principio della par condicio degli offerenti, considerato altresì che l'offerta contenuta nel predetto piano economico finanziario non è modificabile se non in pejus (a favore cioè della sola amministrazione).