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Consiglio di Stato Sezione 5 - Sentenza del 1 agosto 2007, n. 4269 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,

(Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 878/2006, proposto dall'Arch. Ma.Al. in proprio e quale Capogruppo della costituenda ATI composta da:

Dr. Arch. Mi.De., Dr. Arch. Ri.Ma.Ma., Arch. Ma.Au., Arch. Pa.Br., Dott. Arch. To.Pr., Dr. Ing. Sa.Fa., Dr. Arch. Pi.Ma.Ca., Dr. Arch. Bo.No., Dr. Ing. Fr.Ru.Cl., quale legale rappresentante di Te. Spa, Prof. Dr. Ca.Be.; Lu.Re. S.a.s.., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pa.Sa. e Ri.Ga., con domicilio eletto in Ro., via Ma., n. (...) presso il sig. Lu.Ga.;

contro

- la Regione Lo., in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fe.Te., Pi.Pu. e Pi.Da.Vi., con domicilio eletto in Ro., Largo Me., (...) presso lo studio dell'Avv. Fe.Te.,

- il Comune di Mo., in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ad.Lu.De.Ce., Ma.St.Ma. e St.Ne., con domicilio eletto in Ro., via De.Vi., n. (...) presso lo studio dell'Avv. Ma.St.Ma.;

e nei confronti di

Gi.Ca. in proprio e quale capogruppo del costituendo RTI con arch. Se.Sa., arch. Fe.Cr.Co., arch. En.Ma., prof. Arch. Sa.Be., prof. ing. An.Ga.Cu., arch. Pi.Ce., arch. Al.Co., prof. arch. Pi., ing. Wa.Ro., arch. Gi.Ca., prof. ing. Ro.Mi., ing. Fr.Ma., dott. Gi.Sa., Pa.Du.S.p.A., Sa.Sa. S.r.l., Dn., arch. Em.Sc., arch. An.Ot.Ki., nonché degli arch. Se.Sa., arch. Fe., arch. En.Ma., prof. arch. Sa.Be., prof. ing. An.Ga.Cu., arch. Al.Co., prof, arch., Pi., arch. Gi.Ca., ing. Fr.Ma., dott. Gi.Sa., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti An.De.Es., Ma.Pi. e Ri.Vi., con domicilio eletto in Ro., via L.Bi., n. (...) presso lo studio associato Vi., De.Es. e associati;

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO: Sezione III n. 3683/2005, resa tra le parti, concernente concorso internazionale di progettazione e recupero villa reale;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lo., del Comune di Mo. e di Ca.Gi. in proprio e quale Capogruppo ATI;

Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 20 Marzo 2007, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati G.Pa., per delega degli Avv.ti P.Sa. e R.Ga., A.Cl., per delega dell'avv. F.Te., l'Avv. M.S.Ma. e l'Avv. S.Cr., per delega dell'Avv. R.Vi.;

Visto il dispositivo di decisione n. 126/2007;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza TAR LOMBARDIA-MILANO, Sezione III, n. 3683/2005, è stato respinto il ricorso proposto dall'architetto Ma.Be. in proprio ed in qualità di capogruppo dell'Ati costituenda (e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata), avverso i seguenti atti:

- decreto n. 22028 del 2 dicembre 2004 della Direzione Generale Risorse e Bilancio della Regione Lo., avente ad oggetto "presa d'atto degli esiti del concorso internazionale di Progettazione per la realizzazione dell'intervento di recupero e valorizzazione della Villa Re. di Mo." e dei verbali della Giuria in data 23 novembre 2004 e 30 novembre 2004, nei quali si dichiara vincitore del concorso il Raggruppamento composto da prof. arch. Gi.Ca. capogruppo;

- provvedimento adottato dalla Commissione di gara di cui ai verbali in data 23 e 30 novembre 2004, nel secondo dei quali si dichiara vincitore del concorso il Raggruppamento Temporaneo composto da prof. arch. Gi.Ca. capogruppo;

- tutti gli atti agli stessi preordinati e connessi, nonché per la declaratoria di nullità dell'eventuale contratto conseguentemente stipulato.

2. Avverso detta sentenza sono stati proposti appello principale da parte del ricorrente in primo grado ed appello incidentale da parte del controinteressato originario.

3. L'appellante principale ha dedotto quanto segue:

- erroneità della sentenza appellata con riferimento al 1° motivo di ricorso concernente violazione dell'art. 1.2 del bando integrale di concorso e dell'art. 60, primo comma, lett. i) del D.P.R. n. 554/99 eccesso di potere per violazione del principio di par condicio.

Il TAR ha ritenuto che la proposta Ca. non ha superato il limite di spesa (Euro 106.000.000,00) che il bando avrebbe stabilito per i soli interventi espressamente considerati nella scheda 8.3. del DPP (documento preliminare di progettazione), con la possibilità di progettare interventi esulanti dal predetto limite di spesa purché diversi da quelli indicati in detta scheda, mentre il bando fornisce un'indicazione letterale di segno opposto, come desumibile dall'art. 1.2 in cui si prevede in modo univoco che il costo massimo di realizzazione globale degli interventi da progettare è di Euro 106.000.000,00, come risultante dalla stima indicata al capitolo 8 del DPP. Per cui il tetto di Euro 106 milioni costituisce il limite massimo e globale, con riferimento a tutti gli intereventi. Né il DPP invita i concorrenti a progettare in via aggiuntiva a quanto richiesto dal bando di concorso, ma si limita ad invitare a tener conto del contesto in cui ricade il progetto;

- il progetto presentato dall'ATI Ca. contempla interventi (realizzazione centro benessere e di una SPA nonché un secondo auditorium) che concorrono nella motivazione della Giuria a giustificare la preferenza accordata, mentre essi esorbitano dal limite finanziario fissato;

- erroneità della sentenza con riferimento al secondo motivo di ricorso concernente violazione e falsa applicazione dell'art. 2.1 del bando integrale di concorso e dell'art. 59 terzo comma, del D.P.R. n. 554/1999, eccesso di potere per violazione del principio di par condicio sotto altro profilo.

L'art. 2. 1 del bando indica l'appalto integrato quale modalità esclusiva di realizzazione delle opere, mentre il progetto proclamato vincitore prevede che una serie di interventi (parcheggi interrati, secondo auditorium e centro benessere) siano realizzati in project financing, modalità in alcun modo contemplata dalla disciplina di gara. Comunque pur ammettendosi che detto strumento fosse ammissibile, il progetto aggiudicatario è privo di qualsiasi studio di fattibilità al riguardo, con conseguente non valutabilità del medesimo.

La validità delle suddette censure troverebbe conferma - secondo l'appellante - nelle stesse difese avversarie della Regione e del controinteressato, secondo cui la parte di progetto che troverà attuazione è quella concernente le sole opere comprese nel quadro economico di 160 milioni di Euro, mentre la commissione di gara ha valutato il progetto Ca. nella sua totalità;

- erroneità della sentenza con riferimento al terzo motivo di ricorso concernente violazione dell'art. 6.2 del DPP; eccesso di potere per insufficienza della motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

In contrasto con l'art. 6.2 del DPP, il progetto vincitore non prevede aree per parcheggi a raso, eliminando perfino quelli esistenti, ma solo parcheggi interrati, il cui reperimento è del tutto incerto, essendo rimesso ad interventi da realizzare con la non consentita modalità del project financing.

Costituitosi in giudizio, l'arch. Ca. ha rilevato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto solo dall'arch. Al. e non già da tutti i professionisti partecipanti alla costituenda ATI. Ha inoltre proposto appello incidentale sostenendo che il progetto Al. doveva essere scluso dalla gara sulla base delle ragioni già indicate nel ricorso incidentale e motivi aggiunti prospettati in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio anche la Regione Lo. ed il comune di Mo. che hanno concluso per il rigetto dell'appello. Tutte le parti costituite hanno presentato memoria conclusiva. In particolare, l'ATI Ca. ha insistito sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale.

L'appellante ha controdedotto all'eccezione di inammissibilità del gravame ed ha illustrato le ragioni dell'infondatezza dell'appello incidentale.

La Regione ed il comune di Mo. hanno rilevato quanto segue:
- il limite di spesa di 160 milioni di Euro si riferisce solo agli intervenuti finalizzati al restauro ed al recupero della villa reale e dei giardini di pertinenza, con l'individuazione dei quattro interventi cui si riferiscono quattro capitoli di spesa, per cui l'unica nuova opera compresa in detta spesa, a parte il progetto di restauro, è l'auditorium, con esclusione degli interventi ulteriori previsti dal DPP (viabilità, i parcheggi, il trasporto, le strutture di accoglienza e quant'altro necessario per l'ottimizzazione della gestione dell'intera struttura) per i quali la scelta del tipo di finanziamento è stata lasciata alla proposta dei concorrenti;

- il significato da attribuire alla formula "realizzazione globale" di cui al punto 1.2. del bando è quello di sottolineare la necessità per i concorrenti di determinare il costo delle opere elencate nel capitolo 8 del DPP valutando tutte le spese di esecuzione, anche quelle marginali e di dettaglio;

- anche il progetto dell'arch. Al. (come quello dell'arch. Ca.) prevede un serie di opere (interramento di via Bo., la realizzazione di un parcheggio interrato per 205 posti ed il ridisegno di Piazza Ci.), la cui esecuzione va oltre il limite di spesa fissato;
- la disciplina di gara ha stabilito che per le opere di cui all'art. 8 del DPP il finanziamento sia a carico dell'amministrazione, mentre per le ulteriori opere connesse alla proposta gestionale le modalità di finanziamento non sono definite, in quanto misurate alle proposte dei concorrenti, per cui non può ritenersi incompatibile una proposta di Project Financing per le opere ulteriori;
- le opere inerenti alla parte gestionale sono soltanto allo stato di proposta, con un livello di approfondimento pari al progetto preliminare, e perciò ogni ulteriore dettaglio va approfondito nella fase di progettazione esecutiva;
- le soluzioni che prevedono parcheggi interrati sono preferibili in quanto maggiormente compatibili con il patrimonio ambientale, dovendosi ricercare proposte di minimo impatto ambientale.
All'udienza del 20 marzo 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Si può prescindere dall'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte aggiudicataria di inammissibilità dell'appello principale in quanto proposto solo dall'arch. Al. e non già da tutti i professionisti partecipanti alla costituenda ATI, in quanto il gravame è infondato nel merito.

6. 1. Priva di pregio è la prima doglianza con la quale si sostiene l'erroneità della sentenza appellata con riferimento al 1° motivo di ricorso avendo ritenuto il TAR che la proposta Ca. non ha superato il limite di spesa (Euro 106.000.000,00) che il bando avrebbe stabilito per i soli interventi espressamente considerati nella scheda 8.3. del DPP (documento preliminare di progettazione), con la possibilità di progettare interventi esulanti dal predetto limite di spesa purché diversi da quelli indicati in detta scheda.

Al riguardo vanno condivise le considerazioni del TAR. Invero, il bando di gara, dopo aver stabilito che il concorso internazionale di progettazione è "inerente la riqualificazione funzionale e il restauro della Villa Re., la ristrutturazione degli edifici contermini e la sistemazione dei giardini della Villa, anche in riferimento ad ipotesi di sistemazione generale del Parco omonimo", ha precisato che il concorso, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti espressi nell'accordo di programma stipulato tra gli Enti proprietari, ha per oggetto la redazione di un progetto, con un livello di approfondimento pari al preliminare, per il recupero e la valorizzazione della villa Re. di Mo. e giardini di pertinenza, da intendere come recupero funzionale e restauro. Ha quindi rinviato per le linee guida alla progettazione al Documento Preliminare alla Progettazione (DPP).

L'art. 2.1 del DPP ha specificato che il monumento architettonico della Villa Re. e i Giardini di pertinenza costituiscono propriamente l'oggetto esclusivo del concorso, ma ha anche precisato che il progetto, nella sua impostazione generale, avrebbe dovuto considerare anche il contesto territoriale in cui il complesso monumentale è inserito.

Nel delineare le relazioni con il contesto territoriale e urbano, il capo 2.3 del DPP, dopo aver sottolineato la condizione di separatezza formale del monumento dal Parco e dalla contermine area urbana, ha posto in risalto come, al fine di rompere questa situazione di isolamento, la riqualificazione complessiva della Villa dovesse collocarsi all'interno di una più vasta dimensione territoriale e costituire, al contempo, occasione per interventi mirati, in particolare, non solo a restituire al parterre e al suo ideale prolungamento su viale Ce.Ba. il significato primario di accesso monumentale, ma anche a conferire a tale ambito un ruolo di mediazione tra il complesso della Villa e il territorio ad essa antistante.
Inoltre, il DPP ha evidenziato all'art 3.4. che l'intervento deve consistere anche nell'elaborazione di uno studio sul modello gestionale, per una gestione ampiamente autofinanziata, tenendo conto tra l'altro delle relazioni con il contesto territoriale.

Il relativo bando, ha definito, all'art. 1.2, il costo massimo di realizzazione globale degli interventi da progettare in Euro 106.00.00,00 come risultante dalla stima indicata al cap. 8 del DPP.

Con quest'ultima prescrizione il contenuto del bando si è attenuto al disposto di cui all'art. 60 lett. i) del DPR n. 554/99 il quale stabilisce che per i concorsi di progettazione si deve prevedere il "costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso".

Al riguardo, come già rilevato, la lex specialis del concorso ha fatto riferimento al cap. 8 del DPP, che contiene l'analisi dei costi di realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei limiti finanziari da tenere presenti nella redazione del progetto.
In tale sede, in coerenza con l'indicazione contenuta all'art. 2.1, secondo cui il concorso ha ad oggetto il solo monumento architettonico, è stato precisato che il costo generale dell'intervento si compone di quattro voci, che comprendono: a) il restauro e il recupero funzionale dell'edificio della Villa Re.;
b) il nuovo intervento auditorium per 400 posti; c) i giardini di pertinenza); d) gli allacciamenti ai pubblici servizi.

L'analisi dei costi ha preso in considerazione i suindicati quattro capitoli e ha condotto alla definizione del limite complessivo di spesa secondo le stime desumibili dalla scheda 8.3, che ha evidenziato in dettaglio i costi di realizzazione delle opere relative a ciascuno dei capitoli considerati (oltre a quelli necessari per la ristrutturazione dell'edificio denominato "Re.", destinato a sede dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, che è stato incluso nel DPP ai soli fini della progettazione preliminare, senza formare oggetto di intervento; cfr. art. 4.1 e 4. 4.1).

In proposito, il DPP ha precisato (all'art. 6.2) che la riqualificazione funzionale del complesso monumentale comporta l'esigenza di prevedere nella progettazione anche la realizzazione di nuove strutture adatte a soddisfare le necessità indotte dalla mutata condizione generale di uso delle strutture riqualificate, tra cui principalmente "la predisposizione di aree a parcheggio".

Lo stesso DPP, in un'ottica diretta a ridurre l'impatto degli interventi sulle componenti ambientali esterne, ha tuttavia orientato i progettisti a ricercare anche soluzioni che contemplassero l'eventuale utilizzazione del sottosuolo e il conseguente interramento dei parcheggi in corrispondenza del tratto centrale di via Ce.Ba. Come è stato precisato ai concorrenti in sede di chiarimenti (cfr. R.50), la spesa necessaria alla realizzazione dei parcheggi interrati (che è possibile insediare anche in aree esterne all'area di concorso) "è esclusa" dalle stime contenute nella scheda 8.3, il che pare logico trattandosi di soluzione progettuale che il DPP non impone, ma indica solo come eventuale.

Per il rilievo che l'annotazione è destinata ad assumere, mette conto altresì rimarcare che, come si evince dall'art. 8.2.3 del DPP, la valutazione relativa al capitolo "giardini di pertinenza", che comprende le voci "giardini reali", "boschetti" e "viali di confine urbano" (cfr. scheda 8.3), è stata condotta con esclusivo riferimento agli interventi di "bonifica, risanamento e impianto vegetativo".

Il che, con riguardo ai tracciati viari compresi nei confini dell'area oggetto del concorso, vale ad evidenziare come le relative previsioni di spesa risultino pertinenti ad interventi aventi carattere sostanzialmente conservativo dell'esistente, senza considerare i più ambiziosi obiettivi di riorganizzazione della viabilità pure auspicati dal DPP, quali la "riconversione del viale Ce.Ba. a prolungamento, di grande rilevanza ambientale, della successione di spazi antistanti la Villa", e "la soppressione della via Bo. mediante il suo interramento in questo tratto, con la ricostituzione dell'impianto originario, che in tal modo, definirebbe con un disegno più qualificato, il confine sud del complesso" (cfr. art. 2.3.2).

In coerenza con l'impostazione del concorso, la stazione appaltante, nei chiarimenti resi ai concorrenti, ha in particolare precisato che l'interramento di via Bo., benché auspicabile, non configura un intervento necessario (cfr. R. 18 nella fase di prequalificazione) e, quindi, non è "compreso nel costo massimo di realizzazione di cui alì art. 1.2 del bando integrale" (cfr. R. 11).

Per cui, correttamente il TAR ha ritenuto che le voci indicate nella scheda 8.3 costituissero le sole opere alle quali è riferibile il limite finanziario fissato dall'art. 1.2 del bando. Detto limite concerne, in particolare, gli interventi specifici che avrebbero dovuto trovare necessaria allocazione nel progetto, ma non coinvolge gli ulteriori interventi che, secondo gli indirizzi risultanti dal DPP, pure potevano essere previsti dai progettisti (assetto della viabilità, utilizzo del sottosuolo, servizi integrati) in una visione non orientata a finalità meramente conservative, per quanto realizzate con tecniche "raffinate e rigorose", ma che - nel rispetto dei vincoli monumentali e logistici del complesso - fossero diretti a realizzare un disegno più qualificato di accesso alla struttura o a consentire l'insediamento di attività e funzioni per la gestione autofinanziata del complesso.

Il progetto presentato dal RT Ca. risulta perciò coerente con la delineata impostazione del concorso di progettazione.

La proposta, come si evince dalla scheda riepilogativa allegata alla relazione, ha contenuto i costi di realizzazione degli interventi previsti nella scheda 8.3 entro il limite massimo di spesa fissato dal bando (l'importo complessivo è indicato in 105.639.119,00); ha poi previsto la realizzazione di ulteriori opere di interramento delle vie Bo., Br. e Ba. (per un totale di Euro 36.000.000, con finanziamento da individuare), nonché la costruzione di parcheggi interrati e l'edificazione di un centro benessere e di un centro polifunzionale (per complessivi 24.167.910, da realizzare con lo strumento del project financing).

Contrariamente, quindi, all'assunto di parte appellante, il progetto Ca. non ha superato il limite di spesa che il bando ha stabilito per i soli interventi espressamente considerati nella scheda 8.3.

Al riguardo va annotato che i costi relativi alle previsioni di interramento di viale Ba. e di viale Br., pur interessando i "viali di confine urbano" di cui alla scheda 8.3, non dovevano essere compresi nei limiti massimi di spesa ivi fissati.

Come già precisato, la previsione di spesa per tale voce è riferita esclusivamente ad interventi di tipo conservativo (bonifica, risanamento e impianto vegetativo), ma non comprende le opere di interramento finalizzate alla riqualificazione degli spazi attualmente occupati dalla viabilità di superficie e alla loro integrazione con il parterre della Villa per la formazione di un ambito unitario di introduzione al complesso monumentale.

Questa più complessa modalità di intervento, che il DPP ha mostrato di auspicare per la sua "grande rilevanza ambientale" (art. 2.3.2), non è considerata nell'analisi dei costi contenuta nel capo 8 del Documento e non incontra quindi il limite di spesa fissato dalla normativa del concorso.

Ne discende che il progetto Ca. non ha violato la disciplina di gara, il che rende inconfigurabile l'asserita lesione del principio della par condicio.

6. 2. Non è fondata neppure la seconda doglianza con la quale si adduce erroneità della sentenza con riferimento al secondo motivo di ricorso concernente violazione e falsa applicazione dell'art. 2.1 del bando integrale di concorso e dell'art. 59 terzo comma, del D.P.R. n. 554/1999, eccesso di potere per violazione del principio di par condicio sotto altro profilo.

È pur vero che l'art. 2.1 del bando prevede che, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere, l'ente banditore del concorso procederà con il sistema dell'appalto integrato, di cui all'art. 19, comma 1 ter, 1. n. 109/94.
Ma tale modalità di affidamento deve ritenersi riservata agli interventi, per i quali il DPP ha già individuato le fonti di finanziamento, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse proprie degli enti pubblici proprietari del complesso monumentale.

Le opere da realizzare mediante il sistema dell'appalto integrato sono quindi quelle stimate nei limiti finanziari di cui al capo 8 del DPP e, in particolare, tutte quelle elencate nella scheda 8.3.
Non risultano, invece, soggetti a particolari modalità di esecuzione gli interventi integrativi non compresi nel prospetto finanziario (interramento della viabilità e dei parcheggi, spazi e strutture di accoglienza destinati all'insediamento di attività e servizi idonei a garantire la produzione di risorse per l'autofinanziamento e l'autogestione), dei quali il DPP ha promosso l'ideazione ma che non costituivano direttamente oggetto della procedura concorsuale.
Per tali interventi, la cui definizione è inevitabilmente legata alle diverse soluzioni esposte nei singoli progetti, il DPP non ha previsto il ricorso a specifiche fonti di finanziamento; il che ha impegnato i progettisti ad indicare specifiche strategie di reperimento delle risorse necessarie alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori aggiuntivi.

La proposta, contenuta nel progetto "Ca.", di realizzare alcuni interventi mediante lo strumento del project financing non si pone quindi in contrasto con le previsioni della disciplina concorsuale, ma ne costituisce attuazione.

Neppure determina l'inammissibilità della proposta la circostanza che essa risulti priva di un adeguato piano economico finanziario che attesti la fattibilità degli interventi proposti.

Al riguardo è da condividere l'assunto dell'appellante secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'istituto previsto dagli artt. 37 bis e segg. della l.11 febbraio 1994 n. 109, è richiesta la presentazione di proposte adeguatamente dettagliate, che espongano non solo studi e progetti preliminari di fattibilità e di inquadramento territoriale e ambientale dell'opera, ma che più specificamente contengano l'indicazione degli elementi relativi al valore dell'opera, al suo rendimento, alle modalità di gestione, nonché al livello e ai criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Ciò si rende necessario al fine di consentire una compiuta valutazione sulla concreta fattibilità dell'intervento, che tenga conto non solo dei profili ambientali, funzionali e più propriamente esecutivi, ma soprattutto della capacità dell'opera realizzata di produrre entrate in misura idonea a remunerare il capitale investito e ad assicurare l'ultimazione dell'opera e l'economicità della relativa gestione.

Tuttavia, l'assetto impresso dalla particolare disciplina di gara conduce a ritenere che per gli interventi non direttamente compresi nell'oggetto del concorso, come precisato all'art. 1 del bando, (che il DPP prospetta solo come eventuali), simile livello di approfondimento non fosse richiesto nel concorso di progettazione di cui trattasi, nel quale i concorrenti potevano limitarsi a formulare proposte di massima, da dettagliare con maggiore accuratezza in caso di gradimento dell'ente banditore. Al riguardo, giova il richiamo all'art. 2.1 del bando di concorso, il quale ha previsto che il vincitore del concorso, prima di procedere alla redazione del progetto definitivo, avrebbe dovuto completare la stessa progettazione preliminare, integrandola con gli approfondimenti e gli elementi di dettaglio necessari a perfezionare le indicazioni contenute nella proposta originaria. Il che vale anche ad escludere l'asserita incompletezza e inattuabilità del progetto, che si fa derivare dalla pretesa inammissibilità delle soluzioni ideative esposte nel progetto medesimo.
6. 3. Non può essere condivisa infine la prospettata erroneità della sentenza con riferimento al terzo motivo di ricorso concernente violazione dell'art. 6. 2 del DPP; eccesso di potere per insufficienza della motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il DPP al punto 6. 1 ha premesso che attualmente l'accesso all'area del complesso della Villa è esclusivamente veicolare, con possibilità di parcheggio laterale al Se., con disagio per le percorrenze pedonali.

Per poi stabilire al punto 6. 2. che i progetti in concorso avrebbero dovuto prevedere "la predisposizione di aree a parcheggio", mediante soluzioni di minimo impatto con eventuale utilizzo del sottosuolo in corrispondenza del tratto centrale di viale Ba. Inoltre, contrariamente all'assunto dell'appellante, il DPP non ha affatto imposto la realizzazione di parcheggi a raso, ma ha anzi manifestato preferenza per soluzioni di tipo ipogeo che comportano un minore impatto ambientale e, al contempo, consentono la restituzione delle aree superficiali alla funzione originaria di giardino della Villa.

Va poi osservato che nella stima dei costi di realizzazione delle opere, di cui alla scheda 8. 3, non è indicata alcuna voce di spesa destinata alla formazione dei parcheggi, benché questi costituiscano strutture necessarie per la fruizione del complesso monumentale, tanto più in una prospettiva aperta all'insediamento di nuove funzioni e all'erogazione di servizi integrati.

In assenza di una specifica previsione di spesa nel quadro finanziario, non appare quindi in contrasto con la disciplina di gara, che consentiva ai progettisti la ricerca di soluzioni per una gestione autofinanziata, la previsione di parcheggi interrati da realizzare in project financing, che è contenuta nel progetto dichiarato vincitore.

7. Essendo infondato l'appello principale, quello incidentale, proposto dal Raggruppamento aggiudicatario, va assorbito per carenza di interesse.

8. Per quanto considerato, deve essere respinto l'appello principale e dichiarato improcedibile l'appello incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio in relazione alla complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Marzo 2007 con l'intervento dei Signori:

Chiarenza Millemaggi Cogliani Presidente f.f.

Cesare Lamberti Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere

Marzio Branca Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 01/08/07



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