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Consiglio di Stato Sezione 5 - Sentenza del 31 dicembre 2008, n. 6769 - Massima

La valutazione di interesse pubblico alla quale si riferisce la normativa contenuta nell'art. 37 bis e seguenti della legge n. 109 del 1994, non concerne l'opera pubblica in sé che, in quanto tale e in quanto inserita nell'elenco delle opere da realizzare, è certamente di interesse pubblico, ma riguarda la proposta presentata dal promotore per la sua realizzazione alla stregua dei parametri di valutazione indicati nell'art. 37 ter legge citata. Il giudizio sull'interesse pubblico alla fattibilità di una proposta, compete esclusivamente all'amministrazione, alle sue valutazioni discrezionali, e la stima della congruità delle "tariffe da applicare all'utenza", nel caso di opere fruibili dal pubblico dietro il pagamento di un prezzo, può essere anche l'unico parametro di valutazione.


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