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Consiglio di Stato Sezione 5 - Sentenza del 31 dicembre 2008, n. 6769 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello 7130/2004, proposto dalla Società Sc. Costruzioni, s.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Gi. To., rappresentata e difesa dall'Avvocato An. Ca. e dall'Avvocatessa Be. Be., con i quali è elettivamente domiciliata in Ro., Via Pr. Cl., n. (...), presso lo Studio dell'Avv. An. Cl.,
CONTRO
l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ce., in persona del Direttore generale in carica dottoressa Ma. Ba., rappresentata e difesa dall'Avvocatessa Ro. Ru. Va. con la quale è elettivamente domiciliata in Ro., Corso Vi. Em. (...), n. (...),
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna, I Sezione, del 20 maggio 2004, n. 762;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 3 giugno 2008, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Udito l'Avv.ssa Ro. Ru. Va., come da verbale d'udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Sc. Costruzioni, s.r.l., ha impugnato in primo grado la deliberazione del 13 giugno 2003, n. 76, con la quale il Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ce., uniformandosi alle conclusioni della commissione di valutazione, ha respinto la sua proposta relativa alla realizzazione in regime di project financing di un parcheggio a servizio del presidio ospedaliero "M. Bu." e il potenziamento strutturale con riorganizzazione del servizio.
La Società ricorrente ha impugnato anche la proposta della Commissione di valutazione del 14 aprile 2003.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ce. si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna, I Sezione, con la sentenza del 20 maggio 2004, n. 762, ha respinto il ricorso.
La Sc. Costruzioni, s.r.l., ha proposto appello avverso tale pronuncia, domandandone la riforma.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ce. resiste all'appello e chiede la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 3 giugno 2008, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
1.- La Sc. Costruzioni, s.r.l., appella la sentenza del 20 maggio 2004, n. 762, con la quale la 1^ Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna, ha respinto il suo ricorso per l'annullamento della deliberazione del 13 giugno 2003, n. 76, del Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ce.
Con tale deliberazione, il Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ce., uniformandosi alle conclusioni della apposita commissione istituita per la valutazione delle proposte di project financing per la realizzazione di un parcheggio a servizio del presidio ospedaliero "M. Bu." e "il potenziamento strutturale con riorganizzazione del servizio del parcheggio dell'ospedale", ha dichiarato la proposta presentata dalla società appellante "non fattibile e non corrispondente al pubblico interesse".
L'appello è infondato.
2.- L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ce., con la deliberazione del 1 ottobre 2001, n. 108, ha approvato "il programma triennale dei lavori per gli anni 2002, 2003 e 2004, l'elenco annuale dei lavori e il piano degli interventi di manutenzione per l'anno 2002".
Tra le opere programmate figura la realizzazione del nuovo parcheggio interrato dell'Ospedale "M. Bu." oggetto di uno specifico "studio di fattibilità" ritenuto realizzabile dall'Azienda con apporto esclusivo di capitale privato secondo la procedura del project financing, prevista dagli artt. 37 bis e seguenti della legge n. 109 del 1994.
La Sc. Costruzioni ha presentato al riguardo, nella veste di promotore, una proposta concernente: a) la realizzazione e gestione di una struttura multipiano parzialmente interrata, sviluppata su tre livelli, per un totale di 621 posti; b) la realizzazione e gestione di 131 posti auto ricavati dal raddoppio parziale dell'attuale parcheggio a raso ubicato nella cd. area "ex Gh."; c) la riorganizzazione complessiva del servizio con relativa gestione di 1358 posti auto di cui 1067 a pagamento, 26 riservati ai disabili; 3 riservati alle autoambulanze; 240 riservati all'Azienda.
La Commissione di valutazione, nominata con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda del 13 agosto 2002, n. 5, ha valutato la proposta "fattibile con modificazioni" di tal che l'Azienda con la deliberazione del 20 dicembre 2002, n. 131, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla commissione, ha posto in essere una fase di contraddittorio con la Sc. Costruzioni perché questa potesse formulare una nuova proposta che recepisse la modifiche richieste dall'amministrazione.
Per quanto qui interessa, si rileva che, tra tali modifiche, la commissione, dopo avere rilevato l'eccessiva onerosità delle tariffe previste per il parcheggio ("Parcheggio multipiano: si ritiene che le tariffe proposte siano eccessivamente onerose, tali da poter compromettere la fruibilità del parcheggio stesso") ha segnalato al promotore le tariffe da essa ritenute congrue.
Ma la Sc. Costruzioni, in incontri intervenuti con i rappresentanti dell'Azienda e con la nota del 1 aprile 2003, n. 507, fornendo gli elementi integrativi richiesti dall'Azienda, per quanto concerne le tariffe stabilite per l'utenza, ha confermato sostanzialmente quelle indicate in precedenza.
Le modifiche introdotte alla proposta originale (prevedendo limiti massimi ai livelli tariffari dei due parcheggi, accettando come importo degli abbonamenti al parcheggio multipiano l'importo indicato dalla commissione, abolendo l'abbonamento per il parcheggio a raso, accettando la proposta di tariffa disincentivante e la richiesta di parcheggi gratuiti per particolare utenza) sono variazioni di lieve entità che non hanno apportato sostanziali cambiamenti all'originario piano tariffario.
Con la impugnata deliberazione del 13 giugno 2003, n 76, il Direttore generale dell'Azienda ha ritenuto la proposta "non fattibile né di pubblico interesse", indicando, tra altri rilievi, che "il promotore prevede l'applicazioni di tariffe che, rispetto a quelle attualmente in vigore presso la struttura ospedaliera risultano triplicate ed in alcuni casi quadruplicate". Le tariffe proposte sono tali da essere addirittura superiori a quelle praticate dall'amministrazione comunale nel centro storico di Ce., che sono alte per perseguire "politiche tariffarie di dissuasione della sosta".
3.- Tale rilievo, ad avviso del Collegio è da solo sufficiente a reggere il provvedimento impugnato.
Ed invero, l'art. 37 ter,, della legge n. 109 del 1994 stabilisce che: "le amministrazioni aggiudicatici valutano la fattibilità delle proposte sotto il profilo....delle tariffe da applicare".
Si tratta di un parametro di valutazione di non poco conto, in quanto concerne il prezzo del servizio richiesto agli utenti della struttura ospedaliera, che, tenuto conto anche della natura dell'ente titolare dei parcheggi, è stato ritenuto determinante (con altri rilievi) dall'Azienda. Il giudizio sull'interesse pubblico alla fattibilità di una proposta, compete esclusivamente all'amministrazione, alle sue valutazioni discrezionali, e la stima della congruità delle "tariffe da applicare all'utenza", nel caso di opere fruibili dal pubblico dietro il pagamento di un prezzo, può essere anche l'unico parametro di valutazione (Cfr: Cons. St., V Sezione, 20 maggio 2008, n. 2355).
4.- Le contrarie deduzioni opposte dalla società appellante non superano tale rilievo che anche il Tribunale Amministrativo regionale ha posto a fondamento della sentenza appellata.
E'infatti infondato il primo motivo di appello con il quale la società appellante ha rilevato che nella sentenza non sono espresse le ragioni per cui è da ritenere legittimo il giudizio di non fattibilità della proposta.
La pronuncia (in particolare ai punti 3, 4, e 5) si sofferma diffusamente proprio sul profilo della proposta relativo alle tariffe, concludendo che "di tutta evidenza quindi che l'impugnata determinazione negativa si basa su specifiche articolate considerazioni più che sufficienti a giustificare la valutazione conclusiva dell'amministrazione che risulta così immune dal vizio di difetto di motivazione".
E' superata, stante quanto precede, anche la censura di difetto di motivazione della pronuncia appellata.
E' infondato poi il rilievo secondo cui l'Azienda non avrebbe potuto esprimere un giudizio di "fattibilità con modifiche" della proposta originaria né effettuare essa stessa proposte di variazioni.
Tale preclusione non si rinviene negli artt. 37 bis e seguenti della legge n. 109 del 1994 che, anzi, prevede la possibilità per il responsabile del procedimento di prorogare il termine di quattro mesi per procedere ad ulteriori esami e valutazioni della proposta, facoltà che non si spiega se non con la possibilità per l'amministrazione di chiedere modifiche alla proposta iniziale per renderla adeguata all'interesse pubblico.
Va anche considerata la possibilità per il promotore di divenire egli stesso concessionario, nel qual caso una preventiva modificazione della proposta nell'interesse pubblico, secondo le valutazioni dell'amministrazione, si rivela addirittura essenziale.
Ciò senza dire che l'unica alternativa alla preclusione per l'amministrazione di chiedere modifiche alla proposta originale sarebbe stata la reiezione della proposta stessa, in quanto dalle modifiche richieste e suggerite nella specie emerge chiaramente che la proposta della Sc. Costruzioni senza queste variazioni sarebbe stata respinta.
Si rivela incongruo anche un ulteriore rilievo della società appellante allorché sostiene che la previsione della realizzazione dei parcheggi in quanto inserita nella deliberazione del 1 ottobre 2001, n. 108, che ha approvato il programma triennale dei lavori per gli anni 2002, 2003 e 2004, già comporta che la relativa opera sia stata valutata dall'amministrazione di pubblico interesse.
La valutazione di interesse pubblico alla quale si riferisce la normativa contenuta nell'art. 37 bis e seguenti della legge n. 109 del 1994 non concerne l'opera pubblica in sé che, in quanto tale e in quanto inserita nell'elenco delle opere da realizzare, è certamente di interesse pubblico, ma riguarda la proposta presentata dal promotore per la sua realizzazione alla stregua dei parametri di valutazione indicati nell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994 ("sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione").
5.- Le argomentazioni fin qui esposte in ordine ad uno solo degli elementi di giudizio che l'amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento impugnato, che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimo, sono assorbenti per la conferma della sentenza appellata.
L'appello, in conclusione, va respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, per compensare integralmente fra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello.
Compensa le spese del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 3 giugno 2008, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Claudio Marchitiello Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere
Giancarlo Giambartolomei Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/12/08



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