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Consiglio di Stato Sezione 6 - Sentenza del 11 luglio 2008, n. 3507 - Massima 2

Dall'obbligo di destinare il complesso monumentale alla pubblica fruizione ed all'espletamento di un servizio pubblico non deriva l'assoluto divieto di dare temporaneamente in gestione, al concessionario, una parte di tale complesso da adibire ad attività recettive, ad esercizi commerciali e ad altri pubblici uffici. Sarebbe, infatti, contraddittorio pensare che la legislazione in materia di beni culturali, da un lato, preveda l'istituto del project financing e, dall'altro, escluda, tuttavia, la possibilità di dare provvisoriamente in gestione al concessionario parte della struttura realizzata. Al contrario, proprio la previsione del project financing dimostra che la fruizione pubblica può essere compatibile con la gestione privata di una parte (minoritaria) del bene culturale.


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