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Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Ordinanza del 19 agosto 2009, n. 18372 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Primo Presidente f.f.

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione

Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11741/2008 proposto da:

H. MA. a R.L. ((OMESSO)), EN. a R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell'avvocato RANIERI LUCREZIA, rappresentate e difese dall'avvocato GITTO GIUSEPPE, per procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI MELILLI ((OMESSO)), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI TRASTEVERE 209, presso lo studio dell'avvocato ARRIGONI SILVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato COPPA PIETRO, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 215/2005 del TRIBUNALE di Siracusa, sezione distaccata di AUGUSTA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite, dichiari la giurisdizione dell'A.G.A. con le pronunce di legge.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso per regolamento preventivo notificato il 18.4.2008, le societa' indicate in epigrafe hanno chiesto che sia regolata la giurisdizione in ordine alla controversia pendente innanzi al tribunale di Siracusa (iscritta al n.r.g. 215/2005), originata dalla domanda di risarcimento del danno da loro proposta nel settembre del 2005 nei confronti del comune di Melilli per avere lo stesso illegittimamente interrotto la procedura di finanziamento di un progetto (project financing) di ristrutturazione e gestione dell'impianto di depurazione della frazione di (OMESSO), cui le societa' avevano partecipato.

Espongono che con delibera del consiglio del 28.4.2003 il comune di Melilli approvo' il piano triennale delle opere pubbliche, tra le quali era compreso il progetto di "completamento e messa in esercizio dell'impianto di depurazione (OMESSO)"; che la proposta di progetto da loro presentata il 23.2.2004, a seguito dell'interesse manifestato dall'ente territoriale con nota dell'11.7.2003, non trovo' seguito; che con lettera raccomandata del 29.3.2005 (prot. n. 5906), dopo essere stato diffidato ad adottare gli opportuni provvedimenti, il comune comunico' che sin dal novembre del 2002 l'opera non era di sua pertinenza, bensi' del consorzio A.T.O. di Siracusa, che aveva peraltro respinto la richiesta di autorizzazione volta alla sua realizzazione.

Da qui la domanda risarcitoria (per euro 202.489,31, a fronte delle ingenti spese inutilmente affrontate) per la affermata responsabilita' dell'ente territoriale, cui era stato imputato lo scorretto esercizio dell'attivita' amministrativa per aver erroneamente inserito l'opera in questione nel piano triennale delle opere pubbliche da realizzare dal comune, cosi' inducendo in errore le societa' attrici.

Il comune di Melillo ha depositato controricorso, col quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il pubblico ministero, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto che sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Correttamente le parti concordano nel ritenere che il caso e' sostanzialmente identico a quello che ha dato luogo all'ordinanza di queste sezioni unite 27.2.2008, n. 5084, con la quale e' stato affermato che la domanda di risarcimento del danno avanzata da una societa' nei confronti della pubblica amministrazione, a titolo di responsabilita' extracontrattuale e precontrattuale, per attivita' illecita consistente nell'aver interrotto la procedura di finanziamento di un progetto (project financing) per la realizzazione e la gestione di un opera pubblica, che si assuma avviata nella consapevolezza della contrarieta' dello stesso alla disciplina urbanistica, con conseguenti perdite della societa' che aveva partecipato alla realizzazione di quel progetto, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo relativa a procedura di affidamento dei lavori nell'ambito di procedimenti di evidenza pubblica, ai sensi della Legge 21 luglio 2000, n. 205, articolo 6.

Il principio in quell'occasione affermato va anche in questa occasione ribadito, essendo irrilevante, ai fini della giurisdizione, la ragione della predicata illegittimita' dell'attivita' amministrativa e venendo invece in determinante rilievo che l'attivita' della p.a. che si affermi produttiva di danno per il promotore sia collegata a "procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente e del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale e regionale" (citata Legge n. 205 del 2000, articolo 6, e, poi, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 244).

Le parti vanno rimesse innanzi al giudice amministrativo competente.

Le spese del regolamento sono poste a carico delle societa' ricorrenti, attrici nel giudizio di merito, giacche' l'errore nell'individuazione del giudice non puo' dirsi giustificato da un assetto normativo qualificabile come non chiaro prima della citata ordinanza n. 5084 del 2008.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti innanzi al T.A.R. competente per territorio e condanna le societa' ricorrenti alle spese del regolamento, che liquida in euro 3.700,00, di cui 3.500,00, per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.



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