www.projectfinancing-giurisprudenza.it

Cerca

Vai ai contenuti

Deliberazione n. 134 del 22 luglio 2004

Al di lą delle considerazioni connesse al soddisfacimento delle esigenze della collettivitą e al beneficio dell'amministrazione comunale, l'affidamento di lavori pubblici a trattativa privata a titolo di concessione con estensione temporale di una precedente concessione contrasta con le disposizioni stabilite in materia dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. Infatti, per l'affidamento di una concessione di cui all'art. 19, comma 2, della citata legge quadro, la stazione appaltante deve procedere, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della stessa legge, mediante licitazione privata. Parimenti, per la realizzazione di lavori pubblici con la procedura del project financing, l'art. 37quater prevede l'indizione di una licitazione privata per individuare l'offerta economicamente pił vantaggiosa, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore. E' consentito, altresģ, il ricorso alla procedura di appalto-concorso.


Torna ai contenuti | Torna al menu