www.projectfinancing-giurisprudenza.it

Cerca

Vai ai contenuti

Deliberazione n. 48 del 11 luglio 2006

Contrasta con il principio della libera concorrenza e della massima partecipazione alle gare il bando, predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 37quater, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (project financing), contenente clausole che possono sostanzialmente scoraggiare la partecipazione alla gara dei promotori privi della proprietà delle aree oggetto di intervento, nella misura in cui il valore nominale del fondo e gli altri importi da erogare al promotore titolare dell'area risultino eccessivi e, rapportati all'importo complessivo di esecuzione dei lavori, rendano poco appetibile il margine di guadagno dell'investitore.
L'opportunità e la convenienza di adottare la procedura del project financing, quale strumento alternativo all'espropriazione e successiva concessione di costruzione e gestione, o ad altre procedure di scelta del contraente, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e sotto tale profilo non possono muoversi contestazioni nei confronti dell'Ente comunale. Tuttavia, posto che nella specie il valore delle aree e delle opere già realizzate fissato nel bando assume carattere determinante ai fini della partecipazione alla gara dei potenziali promotori, appare di fondamentale importanza che esso sia congruo e comunque non strumentale ad un sostanziale sbarramento per i concorrenti sprovvisti della proprietà dell'area.



Torna ai contenuti | Torna al menu