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Deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2007

Deliberazione n. 4 (GE 202/06/IP ) del 17 gennaio 2007 - Articoli 19 - 37bis - Codici 19.4 - 37/bis.1
Per il sistema di affidamento dei lavori pubblici mediante concessione non è prevista la procedura di urgenza. All'istituto del project financing si devono applicare tutte le disposizioni e le procedure previste per l'affidamento di una concessione "ordinaria" di lavori pubblici, atteso che - come chiarito dall'Autorità con atto di regolazione n. 51/2000 - "con la legge quadro sui lavori pubblici il legislatore non ha provveduto a delineare un istituto giuridico autonomo ed autosufficiente per il project financing, bensì ha scelto di introdurre detto sistema di realizzazione delle opere pubbliche innestandolo su quello proprio della concessione, come risultante dalle modifiche alla legge stessa intervenute nel corso degli ultimi anni.".
La modifica dei termini di decorrenza della convenzione stipulata tra il promotore e l'Amministrazione comunale non costituisce un'irregolarità, quando (come nel caso di specie) la licitazione privata è andata deserta e pertanto l'Amministrazione ha trattato direttamente con il promotore: in tal caso, sempre nell'atto di regolazione citato, viene riconosciuta la facoltà di presentare varianti migliorative.

Deliberazione n. 4 (GE 202/06/IP ) del 17 gennaio 2007 - Articoli 30 - 37bis - Codici 30.3 - 37/bis.1
La possibilità riconosciuta al concessionario di presentare la polizza fideiussoria entro 20 giorni dalla stipula della convenzione appare non conforme al disposto di cui all'art. 30, comma 2ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., secondo il quale la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che l'aggiudicatario di un appalto di opera pubblica deve indefettibilmente prestare la garanzia prima dalla stipula del relativo contratto, pena la revoca dell'affidamento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2480/1999).

Deliberazione n. 4 (GE 202/06/IP ) del 17/01/2007 - Articolo 37bis - Codice 37/bis.1
L'art. 37octies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. dispone che nei casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Con il subentro si è voluto assegnare una tutela ai finanziatori dell'opera che altrimenti rischierebbero, a seguito della risoluzione, di perdere i ricavi del progetto. Il fine perseguito è quello di mantenere in vita il contratto, unica garanzia per i finanziatori di conseguire il loro utile. Pertanto per "enti finanziatori" si devono intendere tutti i soggetti che concorrono all'iniziativa mettendo a disposizione del promotore il c.d. capitale di debito, cioè il capitale che un'impresa prende a prestito ad esempio dalle banche o da altri soggetti creditori e sul quale paga un tasso di interesse fisso o variabile, mentre non sembra potersi ricomprendere nella definizione il fideiussore, cioè colui che garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.
Il comma 1ter dell'art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. stabilisce che, in ogni caso, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società di progetto sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Fermo restando, dunque, che è la legge stessa ad imporre il suddetto obbligo di partecipazione, si può solo eventualmente ragionare se tale obbligo debba intendersi nel senso di mantenere intatta ed invariata la quota di partecipazione dei soci de quibus alla società di progetto o se detto obbligo possa ritenersi soddisfatto anche con una riduzione della partecipazione stessa. Non sembra, invece, potersi dubitare, stante il tenore letterale della disposizione de qua, che l'obbligo in questione risulti violato quando i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione cedano l'intera propria quota di partecipazione nella società di progetto, ponendosi così al di fuori di essa.



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