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Deliberazione n. 79 del 21 marzo 2001

L'articolo 37 quater, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., laddove stabilisce che la proposta del promotore è irrevocabile qualora non vi siano altre offerte nella gara, va inteso nel senso che, prima di indire la gara, l'amministrazione dovrà acquisire il consenso del promotore alle eventuali variazioni da essa apportate all'iniziale proposta del promotore.
Il consenso del promotore alle variazioni apportate dall'amministrazione alla sua proposta può considerarsi acquisito all'avvenuto versamento delle cauzioni previste dall'articolo 37 quater, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m. che precede l'indizione della gara.


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