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Determinazione n. 8 del 17 febbraio 2000

Con nota del 16 novembre 1999, il Comune di Genova chiedeva, tra l'altro, l'avviso dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito alla natura dei termini relativi alla valutazione delle proposte dei promotori finanziari (31 ottobre) ed alla indizione della successiva gara (31 dicembre).
Risulta pacifica la qualificazione del termine del 30 giugno entro il quale i soggetti promotori devono presentare le proposte come perentorio, data la sua funzione di garantire la par condicio tra i concorrenti.
I termini del 31 ottobre fissato dall'art. 37 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni per la valutazione delle proposte dei promotori finanziari e del 31 dicembre, fissato dall'art. 37 quater della stessa legge, per l'indizione della gara hanno, invece, carattere sollecitatorio e non perentorio, in quanto preordinati, invece, a esigenze di operatività dell'azione amministrativa e coerenti con lo svolgimento cronologico del programma triennale.
Peraltro, l'inosservanza di tali termini, alla luce del generale principio contenuto nell'articolo 27 della legge n. 142/90, può determinare situazioni di inadempimento con gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico.



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