Gli elementi di cui all'art. 21 comma 2 lett. b) della L. 109/94 sono garanzia di validità e serietà del vincolo del promotore eventualmente rimasto solo, in mancanza cioè di concorrenti qualificati da far partecipare alla procedura negoziata. Di qui la necessità della loro indicazione della proposta, dal momento che la pretermissione di quegli elementi e, in particolare, del prezzo e del rendimento, rende impossibile ogni previsione sul futuro flusso finanziario dell'opera pubblica da realizzare con conseguente impossibilità di valutare la fattibilità finanziaria della proposta.