www.projectfinancing-giurisprudenza.it

Cerca

Vai ai contenuti

Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma Sezione 3- Sentenza del 22 luglio 2008, n. 7219 - Massima

Il presupposto imprescindibile affinché una proposta di project financing possa essere validamente presentata da un promotore ed essere eventualmente dichiarata di pubblico interesse dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 37 ter della legge 109/94, è che l'opera cui la proposta stessa si riferisce sia specificamente contemplata in uno strumento programmatorio debitamente e legittimamente approvato. Questo al fine di evitare la presentazione estemporanea di progetti relativi ad opere per le quali l'Amministrazione già non abbia autonomamente e preventivamente valutato la necessità e il relativo interesse pubblico realizzativo nel settore di riferimento. In caso di mancata programmazione i soggetti interessati possono bensì proporre proposte di intervento, ai sensi dell'art. 37 bis già citato, ma solo ai limitati fini dell'inserimento delle stesse negli atti di programmazione.


Torna ai contenuti | Torna al menu