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Tribunale Amministrativo Regionale LIGURIA - Genova Sezione 2 - Sentenza del 27 marzo 2009, n. 452 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANANOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIASECONDApronunciato la presentericorso numero di registro generale 165 del 2008, proposto da:s.c. a r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pa.Ba. e Il.De.Lu., con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Genova;di Alassio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Si.Co., con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;l'annullamentodeliberazione di giunta comunale 5.10.2007, n. 261, avente ad oggetto "realizzazione parcheggio aperto pluripiano con copertura Rio Castello - valutazione della proposta di project financing".il ricorso con i relativi allegati;l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alassio;le memorie difensive;tutti gli atti della causa;l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 l'avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;e considerato in fatto e diritto quanto segue:ricorso notificato in data 12.2.2008 la società Co. s.c. a r.l. ha impugnato la deliberazione della giunta municipale del comune di Alassio 5.10.2007, n. 261, di non accettazione della proposta di project financing per la realizzazione di un parcheggio aperto pluripiano con copertura del Rio Castello, in quanto ritenuta non rispondente all'interesse pubblico del comune e non conveniente.sostegno del gravame deduce un unico, articolato motivo di ricorso, così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 153 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e insufficienza di motivazione, nonché perplessità in ordine alla stessa. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.ricorrente contesta innanzitutto la pretestuosità della motivazione afferente alla insufficiente valutazione delle problematiche inerenti l'espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento, vuoi perché lo studio di fattibilità approvato dal comune non faceva menzione di tale problematica, vuoi perché la natura pubblica dell'opera consente senz'altro il ricorso alle procedure espropriative, vuoi - infine - perché la somma all'uopo destinata agli indennizzi (Euro 1.000.000,00) appare congrua ed adeguata.alla scelta progettuale di realizzare box da cedere ai privati in diritto di superficie in luogo dei parcheggi a rotazione previsti dallo studio di fattibilità, la ricorrente ritiene che tale opzione sia l'unica a garantire il pareggio del business plan, giacché l'intenso afflusso turistico nel comune di Alassio è notoriamente concentrato nei soli mesi estivi.è costituito in giudizio il comune di Alassio, instando per la reiezione del ricorso.ordinanza istruttoria 17.12.2008, n. 154 la Sezione ha ordinato al comune di Alassio di depositare copia integrale della deliberazione di giunta comunale 27.9.2002, n. 309, completa degli allegati, nonché copia integrale della proposta di project financing presentata dalla Co. s.c.a.r.l. in data 29.6.2007 (prot. 14392), completa di tutti i relativi allegati.'amministrazione comunale ha ottemperato all'ordinanza depositando quanto richiesto in data 27.1.2009 e, all'udienza pubblica del 19 marzo 2009, il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.premettere che la controversia in questione attiene alla valutazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto presentate da privati, da effettuarsi, ex art. 154 D. Lgs. n. 163/2006, sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione.tale valutazione sia certamente sindacabile dal giudice amministrativo (Cons. di St., V, 11.9.2007, n. 4811), nondimeno essa è legata a scelte ampiamente discrezionali, caratterizzate da incisive e sostanziali valutazioni di merito, censurabili soltanto sotto il profilo della palese illogicità o della manifesta irragionevolezza (T.A.R. Sicilia-Catania, III, 13.11.2006, n. 2193; cfr. anche T.A.R. Puglia, I, 5.4.2006, n. 1117)., tenuto conto dell'ampia discrezionalità che connota la valutazione della p.a. in questa fase, pare al collegio che la deliberazione impugnata resista alle censure svolte., mentre lo studio di fattibilità approvato dal comune (cfr. la deliberazione G.C. 27.9.2002, n. 309, prodotta in ottemperanza all'ordinanza istruttoria) prevedeva la realizzazione di un parcheggio pubblico aperto pluripiano con capacità di circa 304-336 posti (cfr. il documento preliminare alla progettazione, nel paragrafo "finalità ed obiettivi"), la proposta presentata da Co. s.c.a.r.l. prevede la realizzazione di soli n. 207 posti auto, di cui 109 destinati a box, da porre in vendita ad Euro 80.000,00 l'uno (dei residui 98 posti auto, 7 sono riservati al comune e 91 destinati alle soste temporanee a pagamento, cfr. il paragrafo sull'illustrazione delle caratteristiche e della gestione dell'opera).tratta di un'opera radicalmente diversa da quella ipotizzata dall'amministrazione, sicché la decisione del comune (secondo il quale "inoltre le sopra citate quotazioni dei prezzi di mercato libero dei box in Alassio sarebbero in contrasto con le aspettative dell'Amministrazione in quanto i suddetti prezzi risulterebbero particolarmente onerosi per i cittadini utenti tenuto conto che le necessità del territorio sono di avere parcheggi a rotazione e non già box privati") appare - sul punto - esente da tutte le censure proposte.' evidente, infatti, che la radicale difformità della proposta presentata rispetto a quella individuata nello studio di fattibilità e nel documento preliminare alla progettazione approvati dal comune ed inserita, come tale, nell'elenco triennale delle opere pubbliche concreti - di per sé - una causa sufficiente a motivare la valutazione negativa circa l'interesse pubblico alla sua realizzazione.é rileva che "nel caso di predisposizione di parcheggi a rotazione il business plan non potrebbe chiudersi neppure in pareggio e nessun progetto sarebbe sostenibile", o che con la cessione a terzi del diritto di superficie sui box si libererebbero comunque spazi a rotazione in superficie.tratta di deduzioni in parte indimostrate e/o generiche e comunque inammissibili, posto che esse tendono a sostituire il giudizio sull'interesse pubblico alla fattibilità di una proposta con determinate caratteristiche (giudizio già positivamente operato - in linea di massima - all'atto dell'approvazione dello studio di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione), che compete in modo esclusivo all'amministrazione, con differenti valutazioni di merito.giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.compensate.che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.ì deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:Ponte - Presidente FFMorbelli - Primo ReferendarioVitali - Primo Referendario, Estensore
Depositata in Segreteria il 27 marzo 2009.


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