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Tribunale Amministrativo Regionale PUGLIA - Bari Sezione 1 - Sentenza del 5 aprile 2006, n. 1117 - Massima 2

Nelle procedure di project financing, la fase di scelta del promotore è caratterizzata da ampia discrezionalità. La stessa, pur dovendo articolarsi come confronto concorrenziale tra più proposte, non è soggetta, in linea generale, alle regole rigorose di una vera e propria gara, essendo al contrario caratterizzata da maggiore elasticità e libertà da formalismi. Nella valutazione di rispondenza al pubblico interesse delle proposte presentate, l'amministrazione ben può privilegiare l'aspetto economico e finanziario rispetto ad altri. La scelta alla fine operata è sindacabile solo per manifesta illogicità e contraddittorietà.


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