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Tribunale Amministrativo Regionale PUGLIA - Lecce Sezione 1 - Sentenza del 21 febbraio 2008, n. 563 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,

I Sezione di Lecce,

composto dai signori magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Luigi Viola Consigliere relatore
Massimo Santini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 877/2007 proposto dalla Sg. s.p.a. in persona del legale rappresentante Dott. Co. Ga., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo costituendo con le imprese Ig. costruzioni s.p.a. e F.LLI Be. s.p.a., la Ig. Costruzioni s.p.a. in persona del legale rappresentante Sig.ra Ci. Ri., la F.LLI Be. s.p.a. in persona del legale rappresentante Sig. Gi. Be., rappresentate e difese dall'Avv. Ar. Ca., dal Prof. Mi. Ca. e dall'Avv. To. Mi., come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dell'ultimo in Le., via C. Ma. n. (...) elettivamente domiciliate
contro
- il Comune di Le., in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv. Ma. Lu. De Sa. ed El. Ci., elettivamente domiciliato in Le., presso il Municipio, Settore Avvocatura;
- la ING. De Nu. & Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante Ing. Se. De Nu. rappresentata e difesa dall'Avv. Pi. Qu., come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, presso lo studio dello stesso in Le., via Ga. n. (...), elettivamente domiciliata;
e con l'intervento ad opponendum
dell'Arch. Gi. Fr., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Er. St. Da., come da mandato a margine dell'atto di intervento, presso lo studio dello stesso in Le., via (...) Re. Fa. n. (...) elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
della delibera 3 aprile 2007 n. 178 con la quale la Giunta Municipale del Comune di Le., valutando le proposte pervenute nella procedura di project financing indetta con delibera di C.C. 6 maggio 2005 n. 17, ha individuato il promotore nella controinteressata; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato ed in particolare, della Relazione conclusiva sulle proposte redatta dai Responsabili del procedimento e dell'istruttoria e dell'eventuale bando di gara per la procedura pubblica ex art. 155 del d.lgs. 163 del 2006;
e per il risarcimento
dei danni derivanti dall'esecuzione degli atti impugnati;
e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2007,
per l'annullamento
della delibera 12 aprile 2007 n. 46, con la quale il Consiglio comunale di Le. ha approvato il progetto presentato dalla ING. De Nu. & Co. s.r.l., dando atto della non necessità di una "variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. n. 13/2001".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata e della controinteressata;
Visto il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata;
Visto l'atto di intervento ad opponendum depositato dall'Arch. Gi. Fr.;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Di Pa. in sostituzione dell'Avv. Ar. Ca., il Prof. Avv. Mi. Ca. e l'Avv. To. Mi. per la ricorrente, l'Avv. El. Ci. per l'Amministrazione comunale di Le., l'Avv. Pi. Qu. per la controinteressata e il Prof. Avv. Er. St. Da. per l'interveniente ad opponendum;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con delibera 6 maggio 2005 n. 17, il Consiglio comunale di Le. approvava il Programma triennale delle opere pubbliche, comprendente, nell'ambito di una serie di opere pubbliche da realizzare attraverso project financing, anche la realizzazione del "parcheggio interrato nell'area ex Ma. e recupero urbano".
In attuazione del deliberato del Consiglio Comunale, il Dirigente del settore lavori pubblici, con avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005, invitava i soggetti privati interessati a presentare una proposta corredata dagli elementi previsti dalla legge e dall'avviso citato; intervenivano nella procedura, presentando una proposta di project financing, l'A.T.I. costituenda tra Sg. s.p.a., Ig. costruzioni s.p.a. e F.LLI Be. s.p.a., (con Sg. capogruppo), la ING. De Nu. & Co. s.p.a. e l'A.T.I. costituenda tra CONSORZIO STABILE Po., Nu. Sa. s.a.s., Pi. COSTRUZIONI s.r.l.; Mu. Po., Lo. Pr. s.r.l. (con capogruppo il CONSORZIO STABILE Po.).
Dopo una complessa istruttoria, la Giunta comunale di Le., con delibera 3 aprile 2007 n. 178, individuava il promotore per la realizzazione del "Parcheggio interrato nell'area denominata ex Caserma Ma. e recupero urbano" nella ING. De Nu. & Co. s.p.a. e dava mandato agli uffici di provvedere alle procedure di evidenza pubblica previste dall'art. 37 quater della l. 109 del 1994 (ora art. 155 del d.lgs. 163 del 2006).
La delibera di Giunta comunale era impugnata dalla Sg. s.p.a. (in proprio e nella qualità di capogruppo dell'A.T.I. costituenda), dalla Ig. costruzioni s.p.a. e dalla F.LLI Be. s.p.a. per: 1) violazione e mancata applicazione degli artt. 1, 6 e 12 della l. 241 del 1990 in combinato con l' art. 37 bis della l. 109 del 1994, difformità sostanziale dal modello legale del procedimento; 2) violazione e mancata applicazione dell'art. 37 ter l. 109 del 1994 in combinato con l' art. 1 l. 241 del 1990 e con l'avviso pubblico, violazione della lex specialis e dei criteri comunque fissati prima di procedere all'apertura dei plichi, violazione della par condicium competitorum; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 117, 2° comma Cost., art. 14 l. 109 del 1994, artt. 6 e 12 l. 241 del 1990, eccesso di potere; 4) violazione del P.R.G. del Comune di Le., del D.M. 1.12.1986, della l. 122 del 1989 e della l. 1150 del 1942; 5) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e disparità di trattamento, violazione del divieto di disapplicazione dei bandi, sottomissione all'iniziativa economica privata, abuso del favor partecipationis; 6) eccesso di potere per illogicità manifesta, nonché per perplessità e per contrasto con le determinazioni assunte con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 14 maggio 1999; 7) eccesso di potere per inosservanza di autolimiti; 8) eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, falsa rappresentazione dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza dell'azione amministrativa; 9) eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti; con il ricorso, le ricorrenti chiedevano altresì la condanna dell'Amministrazione comunale di Le. al risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione degli atti impugnati.
Con delibera 12 aprile 2007 n. 46, il Consiglio comunale di Le. approvava il progetto presentato dalla ING. De Nu. & Co. s.r.l., dando atto della non necessità di una "variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. n. 13/2001, dal momento che (il progetto) interessa aree con destinazioni specifiche per servizi pubblici, ancorché di tipo diverso".
La delibera di Consiglio comunale era impugnata dalla ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 26 giugno 2007, per: 1) illegittimità in via derivata dai vizi che inficiano gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; 2) illegittimità autonoma per eccesso di potere, difetto di motivazione, falsa presupposizione; 3) falsa applicazione art. 16, comma 2 l.r. Puglia n. 13 del 2001, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione art. 9 e d.p.r. 327 del 2001 art. 14 l. 109 del 1994.
Si costituivano l'Amministrazione resistente e la controinteressata ING. De Nu. & Co. s.r.l., controdeducendo sul merito del ricorso; la controinteressata depositava altresì ricorso incidentale regolarmente notificato, contestando la partecipazione alla procedura delle ricorrenti sulla base di una articolata censura di violazione dell'art. 37 bis della l. 109 del 1994, delle regole di concorrenza e della par condicio, dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, degli artt. 93 e 95 del d.p.r. 554/1999.
In data 26 giugno 2007, l'Arch. Gi. Fr., progettista del progetto presentato dalla controinteressata, depositava atto di intervento ad opponendum regolarmente notificato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2008 il ricorso passava quindi in decisione
DIRITTO
Con il ricorso incidentale, la controinteressata contesta la partecipazione alla procedura di project financing dell'A.T.I. costituenda tra le società ricorrenti e, di conseguenza, la legittimazione e l'interesse al ricorso delle stesse; l'esame delle complesse problematiche originate dal ricorso, deve pertanto partire dal ricorso incidentale che assume preminenza logica ed effettuale e che, ad avviso della Sezione, deve essere rigettato in quanto infondato nel merito.
In primo luogo, la Sezione deve rilevare come non sussistano certamente ostacoli di principio ad ammettere la partecipazione ad una procedura di project financing di una società partecipata da un ente locale (in questo caso, la Sg. s.p.a., società per azioni a prevalente capitale pubblico costituita dallo stesso Comune di Le.); nessun ostacolo di principio può, di certo, essere individuato nell'art. 194, 1° comma lett. c) del d.lgs. 267 del 2000 citato dalla ricorrente incidentale che, limitandosi a prevedere la possibilità di riconoscere debiti fuori bilancio nascenti dalla necessità di ricapitalizzare società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, è assolutamente estraneo alla problematica che ci occupa.
Nessun ostacolo di principio può poi derivare dalla doppia veste assunta, per una serie di circostanze, dal Comune di Le. (Stazione appaltante e socio di maggioranza di uno dei soggetti partecipanti alla procedura) nella presente vicenda; il soggetto partecipante alla procedura è, infatti, pur sempre la Sg. s.p.a. che ha personalità giuridica autonoma e ogni possibile rischio di commistione di interessi è escluso dall'applicazione dei tradizionali principi della legittimità amministrativa alla procedura in discorso (che, del resto, si è conclusa con l'individuazione del promotore nella controinteressata e non nella Sg. s.p.a.).
Parimenti ininfluente è il fatto che la Sg. s.p.a. abbia contestato in altra sede la scelta del Comune di Le. di realizzare il parcheggio, tramite ricorso al project financing e non mediante affidamento alla stessa società (che è stata costituita proprio per l'esercizio di vari servizi pubblici, tra cui la gestione dei parcheggi); anche in questo caso, si tratta infatti di vicenda che si muove su un diverso piano e che non può esplicare effetti nella presente fattispecie in cui la Sg. s.p.a. contesta, in qualità di semplice partecipante alla procedura, le scelte effettuate dall'Amministrazione in sede di individuazione del promotore del project financing.
Discorso più complesso per quello che riguarda la valutazione del profilo finanziario dell'offerta presentata dall'A.T.I. costituenda tra le società ricorrenti.
A questo proposito, l'avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 prevedeva l'ammissione alla procedura solo dei progetti che rispettassero il parametro: "finanziamento a carico del Comune: Euro zero"; a dire della controinteressata, il parametro in questione non sarebbe stato rispettato dalle società ricorrenti che avrebbero presentato un'offerta prevedente oneri finanziari a carico dell'Amministrazione (in particolare, l'onerosità dell'offerta delle ricorrenti deriverebbe dalla previsione della necessità di concedere in superficie l'intera area o, "in alternativa o anche in aggiunta, (di procedere al rilascio) ai sensi dell'art. 207 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali (di una) fideiussione per l'assunzione del mutuo necessario a garantire la copertura dei fabbisogni finanziari nella misura indicata nel piano economico/finanziario").
L'argomentazione, pur suggestiva, non coglie, ad avviso della Sezione, la reale struttura finanziaria della procedura in discorso.
In primo luogo, deve, infatti, rilevarsi come, trattandosi di parcheggi interrati da realizzare su area di proprietà pubblica, l'acquisizione della disponibilità dell'area, attraverso lo strumento della concessione o della costituzione del diritto di superficie, costituisse, in un certo senso, un passaggio necessario per l'operatività dell'intero meccanismo; e la sostanziale correttezza di un tale ragionamento è testimoniata dal fatto che la stesse controinteressata si è massicciamente avvalsa della cessione del diritto di superficie, con riferimento ai parcheggi ed agli altri immobili destinati ad uffici da realizzare sull'area.
Il principio della non onerosità per il Comune dell'intervento deve quindi essere riferito, non alla concessione dell'area, anche mediante costituzione del diritto di superficie (circostanza che, come già rilevato, costituiva un passaggio necessario dell'intervento), ma all'imputazione all'Amministrazione di veri e propri oneri finanziari prevedenti esborsi diretti e non solamente indiretti (come nel caso della concessione dell'area).
Una volta ricostruita in questo senso la previsione dell'avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005, è fin troppo semplice rilevare come la proposta delle ricorrenti non si discostasse sostanzialmente dalle altre sotto l'aspetto finanziario.
A base della proposta era, infatti, la concessione del diritto di superficie che costituisce, come già rilevato, una tecnica di gestione finanziaria dell'intervento pienamente ammissibile; solo "in alternativa o anche in aggiunta" alla concessione del diritto di superficie era prevista la concessione di una fideiussione da parte del Comune; la concessione della fideiussione era quindi una mera facoltà rimessa all'Amministrazione comunale che poteva scegliere, in alternativa totale o parziale alla costituzione del diritto di superficie, una modalità di finanziamento dell'opera reputata eventualmente più vantaggiosa per le casse comunali.
In altre parole, l'utilizzo della fideiussione ex art. 207 del d.lgs. 267 del 2000 non alterava il quadro finanziario fondamentale dell'opera, ma si limitava ad prevedere una possibilità aggiuntiva, per l'Amministrazione comunale, di utilizzare la concessione della garanzia in alternativa, totale o parziale, alla concessione in superficie dell'area (rimanendo quindi piena proprietaria dell'area).
Sotto altro profilo, la possibilità che l'A.T.I. costituenda tra le ricorrenti potesse giovarsi dell'eventuale concessione della fideiussione da parte del Comune ai sensi dell'art. 207 del d.lgs. 267 del 2000 non vale ad integrare certamente un profilo di illegittimità della presente procedura; ogni tipo di società (società con scopo di lucro, cooperative, ecc.) è destinatario di una disciplina giuridica dettata con riferimento alla specificità degli interessi in gioco e non esiste un principio di parità di trattamento che imponga al legislatore di applicare a tutte le realtà economiche un principio di uguaglianza che non terrebbe in alcun conto i diversi interessi in gioco (interessi in gioco che, nel caso in esame, hanno dato luogo alla previsione dell'art. 207 del d.lgs. 267 del 2000).
Non è poi certamente violata la previsione dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in l. 4 agosto 2006 n. 248); la particolare disciplina limitativa prevista dalle disposizione (per le ragioni poste alla base della scelta normativa, si veda Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2007 n. 456) non trova, infatti, applicazione, per espresso dettato normativo (art. 13, 1° comma d.l. 223 del 2006), con riferimento alle società costituite per la gestione "dei servizi pubblici locali" (T.A.R. Lazio, sez. II 5 giugno 2007 n. 5192) e, quindi, non può essere estensivamente applicata alla Sg. s.p.a.
Con riferimento alle ulteriore censure sollevate con il ricorso incidentale è poi sufficiente rilevare:
come la partecipazione della Sg. s.p.a. alla procedura in discorso sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2005 (verbale n. 51);
come l'avviso pubblico di sollecitazione prevedesse la possibilità che il proponente, non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del d.p.r. 554 del 1999, potesse "garantire successivamente tale adempimento", associandosi con i partner necessari;
come l'avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 operi un generico riferimento ad una "bozza di convenzione ...di cui all'art. 37 quater della l. 109/94.....regolante quanto occorrente per la costruzione e gestione dell'intervento" e non all'art. 86 del d.p.r. 554 del 1999 (che reca uno schema di contratto di concessione decisamente più articolato); in mancanza dell'impugnazione della disposizione della lex specialis della procedura, deve pertanto ritenersi che il contenuto della convenzione proposta dalle ricorrenti, pur non aderente allo schema normativo previsto dall'art. 86 del d.p.r. 554 del 1999, soddisfi pienamente la più generica previsione del bando.
In definitiva, le censure del ricorso incidentale relative alla partecipazione alla procedura dell'A.T.I. costituenda tra le società ricorrenti devono essere rigettate; rimane solo da esaminare una residua censura relativa alla previsione dell'avviso pubblico di sollecitazione relativa alla conformità urbanistica dell'opera che sarà esaminata, per connessione, unitamente al merito del ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
A questo proposito, la Sezione deve rilevare come l'avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 riguardasse la realizzazione, attraverso lo strumento del project financing, di cinque opere pubbliche di rilevante importanza da realizzare sul territorio del Comune di Le.; solo con riferimento all'intervento che ci occupa (Parcheggio nell'area denominata ex Caserma Ma. e recupero urbano), la lex specialis della procedura prevedeva poi un requisito specifico, costituito dalla conformità o compatibilità urbanistica delle opere ("la proposta può associare interventi conformi o compatibili alle previsioni dettate dalle norme urbanistiche in vigore").
Ad avviso della Sezione, la previsione deve essere considerata espressione del principio del necessario rispetto delle previsioni urbanistiche in vigore e, quindi, dell'impossibilità di realizzare interventi non conformi alla disciplina urbanistica dell'area.
A questo proposito, nessun dubbio può sussistere con riferimento alla previsione relativa alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica; il riferimento alla conformità è, infatti, espressione di una sistematica che non prevede alcuna possibilità di deroga alla strumentazione urbanistica.
Più complesso è il discorso per quello che riguarda il riferimento alla compatibilità urbanistica dell'intervento; ad avviso della Sezione, il riferimento alla compatibilità non può legittimare, come ritenuto dalla difesa dell'Amministrazione resistente e della controinteressata, la partecipazione alla procedura di progetti non conformi alla disciplina urbanistica, ma deve essere ritenuta pur sempre espressione di una sistematica che richiede il rispetto della strumentazione urbanistica.
L'esame della disciplina urbanistica evidenzia, infatti, parametri (altezza; volumetria; ecc.) che si prestano ad una valutazione precisa che può essere definita in termini di conformità urbanistica; altri parametri (caratteri tipologici; ornato pubblico; ecc.) si prestano ad una valutazione più flessibile che può essere definita come compatibilità urbanistica, ma che si muove pur sempre all'interno della strumentazione urbanistica e non all'esterno, attraverso le procedure di variante.
In definitiva, quindi, il riferimento alla conformità o compatibilità dell'intervento operava un riferimento ad una valutazione da effettuarsi con una certa flessibilità (si trattava, pur sempre, di un intervento caratterizzato dal recupero urbanistico e dal ripensamento di una vasta area), ma pur sempre nel rispetto dei parametri urbanistici propri dell'area in discorso.
La conclusione non può certo essere modificata dalle argomentazioni formulate dalla difesa della controinteressata relative al carattere necessariamente non conforme alla strumentazione urbanistica di un intervento finalizzato al recupero urbano di area destinata ad essere ricompresa in un piano particolareggiato (e, quindi, in un certo senso, strutturalmente priva di una strumentazione urbanistica definitiva); l'esame dell'art. 100 delle N.T.A. allegate al P.R.G. evidenzia, infatti, un contesto complessivo in cui il rinvio al piano particolareggiato non impedisce la fissazione di alcuni parametri urbanistici (altezza; numero dei piani; ecc.) che vengono ad integrare una disciplina urbanistica preesistente ed indipendente dalla redazione del piano attuativo.
Sostanzialmente ininfluente ai fini che ci occupano è poi la previsione della parte finale dell'avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione comunale, di adottare "eventuali varianti agli strumenti urbanistici vigenti"; come già rilevato, l'avviso pubblico di sollecitazione prevedeva ben 5 interventi e solo nel caso che ci occupa (Parcheggio nell'area denominata ex Caserma Ma. e recupero urbano), era previsto il requisito della conformità o compatibilità urbanistico dell'intervento; è quindi evidente come la possibilità di utilizzare lo strumento della variante urbanistica fosse riservato, dalla lex specialis della procedura, agli interventi che non prevedevano il requisito del rispetto della strumentazione urbanistica (in alcuni casi, come per l'impianto sportivo in zona Sa. Ni., era anzi sollecitata la presentazione di di varianti migliorative) e non all'unico intervento che era vincolato al rispetto della strumentazione urbanistica.
La previsione dell'avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 che prevede la conformità o compatibilità urbanistica dell'intervento è poi contestata dalla controinteressata con l'ultima censura del ricorso aggiunto, "essendo quella richiesta in contrasto con il tipo di intervento richiesto in relazione alla tipologia di procedura e del fatto che l'intervento era limitato ad una parte del comparto e pertanto necessariamente in contrasto con la strumentazione urbanistica".
La Sezione è tuttavia di diverso avviso.
Al proposito, è indubbio come l'art. 37 quater della l. 11 febbraio 1994 n. 109 permetta, attraverso il rinvio all'art. 14, 8° comma della legge (che, a sua volta, richiama le disposizioni dell'articolo 1, 4° e 5° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1), l'utilizzazione dello strumento della variante urbanistica anche al fine di rendere possibili interventi di project financing; la scelta discrezionale dell'Amministrazione di prevedere, per uno solo degli intervento oggetto dell'avviso pubblico di sollecitazione, il requisito del rispetto della disciplina urbanistica (e, quindi, di autovincolarsi a non utilizzare la variante urbanistica) non può però essere considerata manifestamente irrazionale (e, quindi, sindacabile in sede giurisdizionale) ove si abbia riferimento alla particolare importanza urbanistica e storico-ambientale del contesto in questione (più volte sottolineata dalle difese di tutte le parti in causa) ed alla conseguenziale opzione per una strutturazione che attribuisce ai promotori minore libertà di movimento.
Del resto, si tratta di una scelta che, sotto altro profilo, potenzia il carattere concorsuale della procedura in discorso (che rimane sempre un procedimento di evidenza pubblica), dando vita ad un contesto valutativo omogeneo che, in virtù dell'aggancio alla strumentazione urbanistica, permette una migliore valutazione comparativa delle diverse proposte pervenute.
Nel merito, è indubbio come la proposta progettuale della ING. De Nu. & Co. s.r.l., non rispettasse la strumentazione urbanistica con riferimento ai parametri delle sagome (che invadono zone tipizzate dallo strumento urbanistico come F12 e F24), dell'altezza (m. 19.70 in luogo dei m. 13,50 previsti) e al numero massimo di piani fuori terra (quattro più piano terra in luogo dei tre più piano terra previsti dallo strumento urbanistico).
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento della delibera G.C. di Le. 3 aprile 2007 n. 178; secondo il meccanismo dell'invalidità derivata, l'illegittimità si estende anche alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 aprile 2007 n. 46, impugnata con i motivi aggiunti e che deve essere parimenti annullata.
L'effetto ripristinatorio dell'annullamento permette la soddisfazione integrale dell'interesse delle ricorrenti (che del resto, non hanno dimostrato in giudizio di aver subito un qualche danno); l'azione risarcitoria proposta dalle ricorrenti deve pertanto essere rigettata.
Del pari, deve essere rigettato il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata.
Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in premessa e i motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2007 e, per l'effetto, dispone l'annullamento delle delibere G.C. 3 aprile 2007 n. 178 e C.C. 12 aprile 2007 n. 46 del Comune di Le.; respinge l'azione risarcitoria proposta dalle ricorrenti.
Respinge, in quanto infondato nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 23 gennaio 2008.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21 febbraio 2008



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