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Tribunale Amministrativo Regionale PUGLIA - Lecce Sezione 2 - Sentenza del 27 marzo 2006, n. 1781 - Testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref., relatore
TOMMASO CAPITANIO Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 296/2006 proposto da:
Impresa De. Gi. srl
rappresentato e difeso da:
Ra. Da.
con domicilio eletto in Le.
Via ZA., 60
presso
Fe. Ma.
contro
Comune di Mottola,
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. An. Pa. ed elettivamente domiciliato in Le. alla via Za. 7;
e nei confronti
dell'In. srl, società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Re. ed elettivamente domiciliato in Le. alla via Po. n. 9 presso lo studio dell'avv. Ma.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Responsabile del Servizio - Capo sezione lavori pubblici del Comune di Mottola, n. 249/T del 21.12.2005, successivamente pervenuto, avente ad oggetto "finanza di progetto, approvazione verbali nn. 2, 3, 4, 5 e 6" con cui si è disposta l'esclusione della società ricorrente dalla procedura relativa alla "realizzazione di una sala polivalente e arredo urbano in Pi. Pl., e di un parcheggio a servizio del centro storico";
di tutti i verbali;
per quanto occorra, dell'avviso pubblico indicativo di finanza di progetto pubblicato dal Comune resistente in data 26.4.2005;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2006 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per la ricorrente l'avv. Ra. Da., l'avv. Le. in sostituzione dell'avv. Re. per la controinteressata e l'avv. An. Pa. per il Comune;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione artt. 38, 46 e 47 DPR 445/00. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Malgoverno dei principi in tema di dichiarazioni sostitutive. Illogicità ed ingiustizia manifeste. Difetto di istruttoria e di motivazione. Erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di massima partecipazione;
Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Ulteriore violazione e falsa applicazione artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000. Malgoverno dei principi in tema di dichiarazioni sostitutive. Difetto di istruttoria e di motivazione;
Violazione artt. 38 e 71, comma 3, DPR n. 554/2000. Violazione e falsa applicazione art. 37 bis comma 2 ter lett. B, l. n. 109/1994 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione art. 6, lett. B), l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità. Disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di massima partecipazione. Illegittimo aggravio del procedimento;
Illegittimità dell'avviso pubblico ed illegittimità propria e derivata del provvedimento di esclusione. Violazione e falsa applicazione artt. 38, 46, 47 e 71, comma 3, DPR n. 554/2000. Violazione e falsa applicazione art. 37 bis, comma 2 ter, lett. B, l. n. 109/1994 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione art. 6, lett. B, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, difetto di motivazione, violazione del principio di massima partecipazione, violazione del principio di divieto di aggravio del procedimento;
Illegittimità dell'intero procedimento per violazione del principio di pubblicità;
Considerato che il ricorso appare manifestamente fondato, onde può essere accolto con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 L. TAR;
considerato che la gravata esclusione della impresa ricorrente non appare legittima, sotto i dedotti profili;
considerato in particolare che detta esclusione è stata adottata in danno della ricorrente, nell'ambito del procedimento di project financing avviato dal Comune di Mottola per la realizzazione di una sala polivalente con annesso parcheggio, a causa della obliterazione delle formule sacramentali previste dal dpr 445/00 in tema di dichiarazioni sostitutive, con riguardo precipuo alla mancata assunzione espressa della personale responsabilità del dichiarante nonché al mancato riferimento alle conseguenze penali per il caso di dichiarazioni false;
considerato che se è pur vero che la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta ricorrente, ai sensi del punto j (pag. 2) dell'Avviso pubblico indicativo di Finanza di progetto, non contiene alcun riferimento alla responsabilità personale del dichiarante né alle conseguenze penali cui lo stesso andrebbe incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e quindi si appalesa difforme rispetto al modello normativo delineato all'art. 48 dpr 445/2000 nondimeno, a parer del Collegio, la ricorrente non meritava la sanzione della esclusione dalla selezione;
considerato, anzitutto, che il predetto avviso conteneva un riferimento generico al dpr 445/00 senza quindi alcuna indicazione puntuale con riguardo alle prescrizioni dell'art. 48, e quindi al contenuto specifico che la dichiarazione sostitutiva doveva in concreto assumere;
considerato che lo stesso art. 48 cit. affida alle cure della stessa amministrazione la redazione preventiva dei moduli di sottoscrizione da sottoporre ai privati che se ne intendano valere, laddove nella specie il Comune di Mottola aveva disatteso tale incombente lasciando alla libera iniziativa degli offerenti la redazione delle predette dichiarazioni sostitutive, di talché addossare nella specie ai candidati le conseguenze negative di una dichiarazione difforme dal modello legale appar contrario al principio tradizionale insito nel cd divieto di "venire contra factum proprium" (secondo cui a nessun soggetto dell'ordinamento è consentito di giovarsi di un proprio inadempimento ovvero di far gravare su altri le conseguenze negative di detto inadempimento);
considerato peraltro che nell'ambito della disciplina delle dichiarazioni sostitutive l'osservanza del riferimento alle conseguenze penali della dichiarazione falsa, pur con le sue incontestabili ricadute positive sul fronte della induzione alla serietà della dichiarazione e di deterrenza verso il mendacio, non appar prescritta ad substantiam, posto che nessuna disposizione sanziona di nullità una dichiarazione che sia sfornita di quella formula sacramentale (né è altrimenti desumibile che si tratta di elemento essenziale della dichiarazione, come ad esempio deve essere considerata la sua sottoscrizione ad opera dell'interessato), di guisa che appar senz'altro più corretto ascrivere la sua omissione al novero delle mere irregolarità non vizianti;
considerato, peraltro, che le conseguenze penali della dichiarazione sostitutiva mendace (che, ai sensi dell'art. 76 dello stesso dpr, si considera resa a pubblico ufficiale) non sono certo ricollegabili all'uso della formula, sussistendo la responsabilità penale del dichiarante per falsità della dichiarazione anche in sua mancanza (in applicazione del principio ignorantia legis non excusat);
considerato da ultimo, ed a tutto concedere, che nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, in cui è interesse specifico della amministrazione scrutinare il numero più elevato possibile di proposte e quindi di non escludere le stesse per mere irregolarità formali, è espressamente prevista una parentesi procedimentale (v. art. 37 bis u.c. L. 109/94 e smi) finalizzata alla regolarizzazione della documentazione prodotta di guisa che, se non altro in questa sede, la amministrazione avrebbe potuto consentire alla odierna ricorrente la regolarizzazione della più volte citata dichiarazione sostitutiva;
considerato in definitiva che per le svolte ragioni il ricorso merita di essere accolto e che sulle spese di lite ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce
accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2006
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Giulio Castriota Scanderbeg - Estensore
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2006



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